martedì,Marzo 19 2024

Giudice sportivo: multa di 750 euro per il Cosenza

Inflitta solo una sanzione pecuniaria alla società silana a causa del comportamento dei suoi tifosi. Cinque gli squalificati.Nessun problema dalle decisioni del Giudice Sportivo per la squadra di Mimmo Toscano. Non figurano, infatti, calciatori rossoblù tra quelli appiedati in seguito alla giornata numero diciotto. Per dirigenza silana soltanto una multa di 750 euro dovuta all’esplosione di alcuni petardi

Inflitta solo una sanzione pecuniaria alla società silana a causa del comportamento dei suoi tifosi. Cinque gli squalificati.

logo_aia.jpgNessun problema dalle decisioni del Giudice Sportivo per la squadra di Mimmo Toscano. Non figurano, infatti, calciatori rossoblù tra quelli appiedati in seguito alla giornata numero diciotto. Per dirigenza silana soltanto una multa di 750 euro dovuta all’esplosione di alcuni petardi sugli spalti del “Puttilli” di Barletta. Ecco tutte le decisioni:

A CARICO DELLE SOCIETA’: € 6.000,00 GELA CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale verso due calciatori di colore della squadra avversaria; gli stessi introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni e quattro petardi che esplodevano, senza conseguenze.
€ 1.500,00 VIGOR LAMEZIA S.R.L. perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano nel recinto di gioco ed in direzione di un assistente arbitrale due bottiglie d’acqua semipiene e due ombrelli, senza colpire; gli stessi rivolgevano verso un assistente arbitrale frasi offensive e di scherno.
€ 1.000,00 ANDRIA BAT S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno di gioco un petardo che esplodeva con forte fragore, nonchè due bottiglie d’acqua semipiene, senza conseguenze.
€ 1.000,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore due bengala e facevano esplodere nove petardi, senza conseguenze.
€ 750,00 COSENZA CALCIO 1914 SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore tre bengala e facevano esplodere tre petardi, senza conseguenze.
€ 500,00 SCAFATESE CALCIO S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate che provocavano breve sospensione della gara per il loro allontanamento.
€ 200,00 VIBONESE CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.
A CARICO DEI GIOCATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: ZOLFO FRANCESCO (AVERSA NORMANNA S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario
ZAMINGA CLAUDIO (CATANZARO S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
LORUSSO BARTOLO (MONOPOLI S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario
ZOTTI PIETRO (NOICATTARO CALCIO S.R.L.) per quarta ammonizione
CARBONARO ARTURO (SCAFATESE CALCIO S.R.L.) per quarta ammonizione