venerdì,Aprile 19 2024

La Vigor Lamezia resta in Lega Pro con -5. Ecco tutte le sentenze di primo grado

Condò prosciolto dalle accuse, nove mesi a Maglia e Arpaia. Il Cosenza giocherà un altro derby con i biancoverdi a cui è stata applicata in primo grado una sentenza decisamente migliorativa dopo le richieste di Palazzi. Un’azione di gioco dell’ultimo match tra Vigor e Cosenza giocato al D’IppolitoGià detto del Catania retrocesso in Lega Pro con

La Vigor Lamezia resta in Lega Pro con -5. Ecco tutte le sentenze di primo grado

Condò prosciolto dalle accuse, nove mesi a Maglia e Arpaia. Il Cosenza giocherà un altro derby con i biancoverdi a cui è stata applicata in primo grado una sentenza decisamente migliorativa dopo le richieste di Palazzi. 
vigor-cs improtaUn’azione di gioco dell’ultimo match tra Vigor e Cosenza giocato al D’Ippolito
Già detto del Catania retrocesso in Lega Pro con -12 e della retrocessione di Teramo e Savona in D, a sorridere più di tutti sono Vigor Lamezia e Torres che, clamorasamente viste le richieste di Palazzi, non vengono retrocesse ed estromesse dalla Lega Pro, ma restano tra i professionisti con lievi penalizzazioni. Nel caso dei biancoverdi, al D’Ippolito si sconteranno 5 punti di penalizzazione nella prossima stagione. La Torres, invece, partirà con un -2. Per ciò che riguarda i dirigenti, invece, nel dispositivo si legge che Arpaia e Maglia, pur con le diverse posizioni dirigenziali, sono entrambi responsabili per omessa denuncia. Infatti non vi è prova che, prima del rifiuto opposto all’illecita proposta del Bellini, abbiano in un primo momento aderito al piano fraudolento e commesso atti diretti a realizzarlo. Peraltro, hanno omesso di denunciare agli organi competenti le illecite attività di cui, senza alcun dubbio, erano venuti a conoscenza. Per loro nove mesi di squalifica . Da segnalare anche il proscioglimento dell’ex consulente di mercato del Cosenza Gigi Condò. Questa la motivazione: “Per Perpignano, Casapulla e Condò, dirigenti a vario titolo del Barletta, non esistono prove sufficienti di responsabilità e neppure di consapevolezza degli illeciti commessi dal Bellini. Vanno pertanto prosciolti da ogni addebito”. Ecco ad ogni modo tutte le sentenza di primo grado emesse dal Tribunale Nazionale Federale della Figc.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, applica:
– a Pulvirenti Antonino, l’inibizione di anni 5 (cinque) e l’ammenda di € 300.000,00 (euro trecentomila/00);
– a Cosentino Pablo Gustavo, l’inibizione di anni 4 (quattro) e l’ammenda di € 50.000.00 (euro cinquantamila/00);
– a Di Luzio Piero, inibizione di anni 5 (cinque), più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
– alla Società Calcio Catania Spa, la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
– Inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00). CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS:
Squalifica di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS:
Inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica:
Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00). CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15:
Squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS. DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica:
Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00). DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica:
Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00). DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la:
a) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS;
b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS;
c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS:
Squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la:
a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15;
b) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS;
c) Violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS:
Inibizione di 5 (cinque) anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000,0 (€ centomila/00). MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica:
Squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00). PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica:
Inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00). SS
– BARLETTA
CALCIO Srl Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS:
Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016
– L’AQUILA CALCIO 1927 Srl
a) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con le aggravanti di
b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS;
c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS:
Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
– LUPARENSE
SAN PAOLO FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova)
Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS:
 Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. 
– SAVONA
FBC Srl
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;
b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;
c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cabeccia e Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS:
Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). 
– SS TERAMO
CALCIO Srl
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;
b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;
c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS:
Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
– Prosciolti i deferiti Salvatore CASAPULLA, Luigi CONDÒ, Giuseppe PERPIGNANO e Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl dagli addebiti loro rispettivamente ascritti.
In parziale accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:
mesi 9 (nove) di inibizione ed € 40.000,00 (€ quarantamila/00) di ammenda a ARPAIA Claudio;
anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a ASTARITA Salvatore;
anni 5 (cinque) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a BELLINI Felice;
anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a CAPITANI Domenico;
anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 60.000,00 (€ sessantamila/00) di ammenda a CAROTENUTO William;
anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a CICCARONE Antonio;
anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a CORDA Ninni;
mesi 3 (tre) di squalifica ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a COSTANTINO Francesco Massimo;
anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a DALENO Savino;
anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda a DI LAURO Fabio;
anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a DI NICOLA Ercole;
anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 70.000,00 (€ settantamila/00) di ammenda a FLORA Giorgio;
mesi 9 (nove) di inibizione ed € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda a MAGLIA Fabrizio;
anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica a MARZOCCHI Emanuele;
anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a MORISCO Vito;
mesi 3 (tre) di inibizione ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a NUCIFORA Vincenzo;
anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a SAMPINO Giuseppe;
€ 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda alla Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI;
punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SS BARLETTA CALCIO Srl;
esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore alla Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI;
€ 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl;
punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società NEAPOLIS Srl;
punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI;
– punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società USD SAN SEVERO;
punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società SEF TORRES 1903 Srl;
punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società VIGOR LAMEZIA Srl.
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