venerdì,Marzo 29 2024

PADRE FEDELE INNOCENTE | «Le parti civili rispettino la sentenza, la giustizia non è geometria variabile»

Dura presa di posizione degli avvocati di padre Fedele che in una nota replicano alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dalle parti civili costituite nel processo per violenza sessuale durato la bellezza di quasi undici anni.  La giustizia non è come la ruota della fortuna. Ci si deve credere a prescindere dall’esito delle sentenze dei

PADRE FEDELE INNOCENTE | «Le parti civili rispettino la sentenza, la giustizia non è geometria variabile»

Dura presa di posizione degli avvocati di padre Fedele che in una nota replicano alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dalle parti civili costituite nel processo per violenza sessuale durato la bellezza di quasi undici anni. 

La giustizia non è come la ruota della fortuna. Ci si deve credere a prescindere dall’esito delle sentenze dei giudici, altrimenti la Costituzione sarebbe carta straccia oppure le aule di tribunale sarebbero come una giungla dove ognuno si fa la legge a sua immagine e somiglianza. Lo Stato di diritto è un’altra cosa, dove il potere giudiziario nel bene o nel male è l’organo terzo dei fatti per cui si procede. Esiste l’obbligatorietà dell’azione penale ed è giusto che nel 2005 fosse stato aperto un fascicolo contro padre Fedele Bisceglia e allo stesso modo è opportuno fermarsi un attimo e rispettare le sentenze che ognuno ha il diritto di non condividere. Ma la forma in quel caso prevale sulla sostanza e nel caso specifico la verità prevale sulle calunnie. In queste poche righe abbiamo provato a riassumere il pensiero dei legali di padre Fedele Bisceglia, Eugenio Bisceglia e Franz Caruso che tramite una nota stampa hanno replicato a un comunicato diramato giorni addietro dalle parti civili costituite nel processo per violenza sessuale contro il monaco-ultrà, conclusosi dopo undici anni con un’assoluzione piena.

Nella sentenza dell’Appello bis, il collegio giudicante ha bacchettato sia la procura che i giudicanti precedenti, evidenziando come l’innocenza del monaco fosse dimostrata già nel processo di primo grado. «La morale che emerge dalle singolari dichiarazioni ed esternazioni delle parti civili è inaccettabile, strumentale e non veritiera. E difatti se è vero che sono “incongruenti” le argomentazioni di cui alla sentenza di assoluzione, non può non dirsi che è proprio questa sentenza che definisce “incongruenti” i racconti della denunciante perché contrari alla logica più elementare; poco credibili oltre che inesatti; poco verosimili; difficili da immaginare anche sul piano della fenomenica possibilità; frutto di costruzioni inverosimili; inverosimiglianza logica; per nulla credibili sul piano fattuale e logico; incongruenza e illogicità di ogni episodio caratterizzato da tratti anche fantasiosi» e ancora «è la stessa buona fede della dichiarante a dover essere messa in discussione» e poi «se risulta provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità ed in via diretta l’attendibilità delle sue dichiarazioni» e infine «le ulteriori denunce lungi dal consentire per le ragioni dette un giudizio di attendibilità parziale, si riflettono sulla credibilità soggettiva della dichiarante e sul contenuto delle accuse mosse agli odierni imputati, dovendosene ritenere la falsità».

Gli avvocati Franz Caruso ed Eugenio Bisceglia aggiungono che «farebbe bene il Centro R. Lanzino a rivedere il ruolo che è suo proprio, che lo chiama ad esprimere la propria progettualità sul suo territorio, senza avventurarsi in sterili (ed infondate) polemiche che non gli appartengono e che anzi sviliscono la portata e lo scopo cui lo stesso è prefisso. Voler avere a tutti i costi ragione e voler dare rilievo ad aspetti sostanziali della vicenda in maniera unilaterale, significa voler imporre – a prescindere da tutto – una esasperata ideologia incapace di attuare equilibrate valutazioni perché arroccata su preconcetti che inibiscono fortemente la capacità di comprendere la reale ed oggettiva portata dei fatti denunciati, con il conseguente errato principio per il quale e secondo il quale se una denuncia provenga da una donna il suo racconto non può che essere sacrosanto, come se fosse un oracolo inattaccabile. I legali lamentano che le parti civili abbiano usato toni molto duri. «Non è consentito che si usino espressione quali “abuso dell’esercizio del potere – insabbiamento e imbavagliamento della verità”. Argomentazioni allarmanti e denigratorie nei riguardi di quei magistrati colpevoli di non avere dato loro ragione a prescindere da chi, da come e da dove». Gli avvocati affermano che le «accuse vanno chiarite e comunque – se di loro conoscenza – circostanziate con nomi e cognomi, diversamente lasciando a se stesso la pochezza di quanto riferito nella indiscussa considerazione che la innocenza di padre Fedele, è statuita da ben due sentenze di legittimità della Corte di Cassazione e da quella già riferita di merito della Corte di Appello di Catanzaro».

In conclusione, la difesa di padre Fedele invita le parti civili costituite «e per esse i loro difensori a porre il dovuto e massimo rispetto alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione». La nota, tuttavia, sottolinea come «il linguaggio delle norme è prescrittivo e non descrittivo; è impositivo e non descrive eventi o emozioni che, seppure giustificati e ingenerati da una sconfitta, non consente di prevaricare quelle regole proprie di uno stato di diritto. Non può esistere un riconoscimento e un rispetto delle sentenze a turnazione o geometria variabile e quindi adattabile alle proprie esigenze». (a. a.)

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