“SISTEMA RENDE” | Il Tdl di Catanzaro scarcera Adolfo D’Ambrosio
Nei mesi scorsi la sesta sezione penale della Cassazione aveva annullato con rinvio la prima ordinanza di conferma della misura cautelare nei confronti del presunto boss, attualmente ristretto al 41bis. Oggi il Riesame lo scarcera, ma lo stesso rimane in cella per altre condanne. Era nell’aria la sua scarcerazione, perché le motivazioni della Cassazione erano
Nei mesi scorsi la sesta sezione penale della Cassazione aveva annullato con rinvio la prima ordinanza di conferma della misura cautelare nei confronti del presunto boss, attualmente ristretto al 41bis. Oggi il Riesame lo scarcera, ma lo stesso rimane in cella per altre condanne.
Era nell’aria la sua scarcerazione, perché le motivazioni della Cassazione erano state durissime nei confronti del Riesame di Catanzaro e della Dda di Catanzaro. Da ieri Adolfo D’Ambrosio, relativamente all’inchiesta “Sistema Rende”, lascia il carcere. Rimane, tuttavia, in cella per altre condanne e ristretto al 41bis in quanto è considerato uno dei boss della cosca “Lanzino” di Cosenza.
Il Tdl di Catanzaro, quindi, ha recepito tutte le indicazioni fornite dalla sesta sezione penale presieduta dal presidente Domenico Carcano che nei mesi scorsi aveva annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare confermata in prima istanza per l’appunto dai giudici del Riesame. Un punto sul quale l’avvocato Cesare Badolato, difensore di D’Ambrosio, si era battuto molto ottenendo a Roma e oggi a Catanzaro un successo giudiziario che probabilmente avrà delle ricadute “positive” anche su altre posizioni, a cominciare dall’ex sottosegretario Sandro Principe che in questa vicenda, seppur indirettamente, ne esce in tutt’altro modo rispetto alle contestazioni mosse dalla Dda di Catanzaro.
Ricordiamo che la Corte di Cassazione aveva sottolineato come nel capo d’accusa ascritto a D’Ambrosio – quello della corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso – mancasse la descrizione della presunta condotta illecita dell’indagato «laddove si parla di accordi per il procacciamento di voti in cambio di varie utilità». Per la Cassazione le motivazioni del Tdl erano carenti a sostenere l’esigenza cautelare. «Non appare individuare alcuna condotta che possa definirsi di scambio tra impegni specifici e procacciamento di voti». La Cassazione, inoltre, si domandò come avessero fatto gli indagati ad intimidire gli elettori affinché sostenessero la coalizione che faceva capo a Sandro Principe. «Si tratta di un fatto presente solo nella contestazione formale (ove si descrive la attività di procacciamento di voti quale esercitata con modalità mafiose)». La Suprema Corte, infine, tra le altre cose aveva toccato anche l’argomento dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni erano state definite «pur ritenute centrali dal tribunale, sono sostanzialmente inutili a dimostrare i fatti, tenuto peraltro conto che la contestazione riguarda condotte assertivamente svolte nell’arco di 12 anni mentre l’unica contestazione concreta quanto ad utilità assertivamente garantita al D’Ambrosio è riferita al 2011». (Antonio Alizzi)