TERRORISMO | «Tra i video visualizzati da Hamil Mehdi anche l’attacco alle “Torri Gemelle”»
Presunto aspirante terrorista o affascinato dallo jihadismo? Il 26 gennaio 2016 la Distrettuale Antimafia di Catanzaro arresta Hamil Mehdi, ritenuto dalla Digos di Cosenza un presunto foreign fighter. E’ passato oltre un anno dal blitz e il marocchino residente da anni a Luzzi è ancora in carcere. Sia il Tdl di Catanzaro che la Corte di
Presunto aspirante terrorista o affascinato dallo jihadismo? Il 26 gennaio 2016 la Distrettuale Antimafia di Catanzaro arresta Hamil Mehdi, ritenuto dalla Digos di Cosenza un presunto foreign fighter. E’ passato oltre un anno dal blitz e il marocchino residente da anni a Luzzi è ancora in carcere.
Sia il Tdl di Catanzaro che la Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi della difesa che aveva chiesto la scarcerazione dell’indagato, ma i giudici e poi gli ermellini si sono trovati d’accordo su quasi tutti gli elementi investigativi che hanno portato Mehdi in cella.
E’ di pochi giorni fa, infatti, la sentenza della quinta sezione penale che ha confermato il provvedimento restrittivo, evidenziando però alcuni punti che l’avvocato Francesco Iacopino aveva messo sul piatto.
Le condotte del giovane marocchino hanno insospettito gli investigatori, sin da quando la Turchia decise di espellerlo il 10 luglio del 2015 per motivi di sicurezza pubblica. Una decisione che arrivò direttamente a Roma, tanto che il 24enne fu segnalato alla Questura di Cosenza.
Una volta partite le indagini, gli inquirenti hanno avuto modo di intercettare tutti i suoi movimenti oltre che monitorare tutto il materiale informatico che scaricava da internet, come quei video dedicati all’addestramento o allenamento di foreign fighter. Ma non solo. Nel corso dell’inchiesta sono venuti fuori anche dei contatti con altri fanatici islamici che in precedenza erano stati arrestati con l’accusa di terrorismo.
Uno dei punti sottolineati dalla Cassazione, emersi nella memoria difensiva, è quello che «per la ravvisabilità del delitto di cui all’art. 270-quinquies cod. pen. (anche con riguardo alla ipotesi descritta nell’ultima parte del primo comma) è pur sempre necessario che il soggetto attivo ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, senza limitarsi ad una semplice attività di raccolta di dati informativi, od a manifestare le proprie scelte ideologiche: ma nella vicenda in esame, a dispetto della contraria ricostruzione offerta dal ricorrente, i giudici di merito appaiono aver correttamente individuato siffatti comportamenti materiali».
Analizzando il provvedimento del Tdl, impugnato dalla difesa, si evince che «egli aveva proceduto al download di “svariato materiale video che “esalta” la morte in nome di Allah nella lotta contro miscredenti ed infedeli. Taluni filmati evidenziano il chiaro intento di trasmettere un feroce insegnamento all’odio contro i non musulmani, e sono realizzati con immagini di attentati e di predicatori che inneggiano all’antisemitismo e che spronano i seguaci ad intraprendere una guerra contro gli infedeli, mentre, in sovrimpressione, scorrono brani coranici che, interpretati in chiave radicalismo e militante, giustificano gli attentati e gli omicidi compiuti contro gli infedeli, sostenendo il dovere di combatterli e l’obbligo di ucciderli”».
Tra i video in questione vi erano l’attacco terroristico alle “Torri gemelle” di New York e le immagini di diversi presidenti degli Stati occidentali «con frasi di minaccia in sovrimpressione; la scena fittizia della statua in libertà crollata a terra ed in fiamme; immagini di ragazzi presentati, armati e sorridenti, come appena giunti da altri paesi per difendere la bandiera dello stato islamico; canzoni inneggianti al proposito di combattere sino a determinare la completa scomparsa dei non musulmani o degli ebrei, con il premio per chi combatte, consistente nel posto più alto in paradiso), ve ne erano alcuni di immediata ispirazione violenta (la registrazione di uccisioni sommarie di presunti infedeli) o di carattere sostanzialmente didattico».
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha rilevato che la visione dei filmati non sia stata occasionale o sporadica. «Al contrario, il provvedimento oggetto di ricorso segnala come egli attingesse quotidianamente ed in abbondanza a quel materiale, sino ad avere scaricato centinaia di video. E, limitandosi a prendere atto del contenuto di quelli segnalati da ultimo, sembra innegabile che dalla riproduzione degli stessi si ricavino informazioni preordinate ad atti non solo violenti, bensì di chiara ispirazione terroristica».
Per gli ermellini, infine, desta sospetto quel viaggio programmato ma rinviato in Belgio. «Non va trascurato che i contatti con l’utenza belga del non meglio identificato Kamil risultano accertati non solo per il periodo successivo al controllo dell’indagato al rientro da Istanbul, ma a partire da sei giorni prima. Contatti, questi, che sul piano indiziario ed ai fini della valutazione del coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche di fenomeni terroristici internazionali (nella prospettiva dell’adozione di misure cautelari) risultano oltremodo significativi». (Antonio Alizzi)
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