DIRTY SOCCER | Condanne e tre proscioglimenti: ecco la sentenza che cambia la classifica di Eccellenza
Prima di mezzogiorno il tribunale federale territoriale di Catanzaro ha emesso la sentenza di primo grado relativamente al processo sportivo che nasce dall’inchiesta della Dda di Catanzaro, denominata “Dirty Soccer”, che ha portato nel maggio del 2015 all’arresto di dirigenti e calciatori che avrebbero truccato gare di Lega Pro e serie D. Nel mirino è
Prima di mezzogiorno il tribunale federale territoriale di Catanzaro ha emesso la sentenza di primo grado relativamente al processo sportivo che nasce dall’inchiesta della Dda di Catanzaro, denominata “Dirty Soccer”, che ha portato nel maggio del 2015 all’arresto di dirigenti e calciatori che avrebbero truccato gare di Lega Pro e serie D. Nel mirino è finito anche il campionato di Eccellenza.
Il collegio giudicante ha accolto quasi in toto le richieste di condanne della procura federale, rappresentata nel giorno della requisitoria dal sostituto procuratore federale Antonio Quintieri.
Nel dettaglio, ecco il dispositivo: PETRUCCI Riccardo 5 anni di squalifica; CALIDONNA Salvatore Maurizio 4 anni di inibizione; MAZZEI Antonio 4 anni di inibizione; CARBONE Giuseppe 1 anno e 2 mesi di inibizione; PIEMONTESE Francesco anni 1 anno di squalifica; SALERNO Rosario 6 mesi di squalifica; ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923, 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso; U.S. PALMESE ASD, 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso se la sanzione risultasse afflittiva in esito alla classifica finale del campionato o, in caso contrario, nella stagione 2017-2018.
Prosciolti il Castrovillari (difeso dall’avvocato Riccardo Rosa), lo Scalea (difeso dall’avvocato Giuseppe Formica) e il giocatore Alessio Galantucci (difeso dagli avvocati Piero Perri e Pino Perri).
LE MOTIVAZIONI. Secondo il tribunale federale territoriale di Catanzaro, le risultanze investigative relative a Petrucci, Calidonna e Mazzei non necessitano «di ulteriori riscontri, giacché, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza sportiva, per la realizzazione della condotta sanzionabile ex art. 7, comma 1 si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo essendo punibile anche il mero tentativo che nei due casi all’esame di questo Tribunale deve considerarsi senza alcun dubbio “integrato” a mezzo degli atti posti in essere dai citati deferiti». E ancora: «Le intercettazioni cui deve rimandarsi certificano con assoluta certezza che Petrucci, Calidonna e Mazzei (nella sua veste di dirigente della Palmese) hanno proposto una combine al Presidente e all’allenatore della Palmese, rispettivamente Carbone Giuseppe e Salerno Rosario, con l’avallo anche di Sorace Angelo (D.S. della Palmese, quest’ultimo non deferito dalla Procura Federale)».
Il presidente della Palmese Carbone è stato assolto dall’accusa di aver tentato di alterare la gara tra Palmese-Paolana, ma è stato condannato per omessa denuncia.
In relazione alla posizione di Piemontese, i giudici ritengono che «non appare pertanto sufficientemente provato il suo ruolo nella vicenda che occupa, non supportata cioè quella ragionevole certezza che il Piemontese abbia compiuto atti idonei a realizzare l’illecito sportivo, e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato». L’attaccante di Fuscaldo paga in questo caso di non aver denunciato il tutto alla procura federale. Stessa cosa dicasi per Rosarno Salerno: «Era a conoscenza del tentativo di alterazione della gara Palmese Paolana ma non si è attivato per come statuito dal Codice di Giustizia Sportiva informando gli organi competenti per cui deve rispondere ai sensi dell’art. 7 comma 7 del citato Codice».
Su Galantucci invece non vi è alcun elemento oggettivo rispetto al contenuto delle intercettazioni tra Petrucci e Iannazzo.
Per quanto riguarda le società, «dalla disamina delle singole posizioni sopra indicate – affermano i giudici – e già ampiamente argomentate discende la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 e 7 comma 4 del C.G.S., della società ASD Sambiase Lamezia 1923 per le condotte poste in essere dai propri tesserati Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio e della società U.S. Palmese ASD per quelle del tesserato Mazzei Antonio nonché dei tesserati Piemontese Francesco e Salerno Rosario per gli addebiti di omessa denuncia ex art. 7 comma 7 C.G.S». A questo punto la classifica del campionato di Eccellenza cambia radicalmente. I playout, visti i ricorsi delle società interessate, potrebbero slittare.
IL CASTROVILLARI FESTEGGIA. L’avvocato Riccardo Rosa, legale del Castrovillari, ha commentato la sentenza del tribunale federale territoriale di Catanzaro: «Esprimo grande soddisfazione per questa sentenza, che ha restituito al calcio giocato le possibilità di salvezza del Castrovillari calcio. Abbiamo da sempre espresso grande fiducia nei riguardi della giustizia sportiva e abbiamo constatato che tutti i nostri rilievi sono stati recepiti dal collegio giudicante al quale va il nostro plauso». (Antonio Alizzi)