venerdì,Marzo 29 2024

Voto di scambio a Castrolibero, la Cassazione: «Esposito non è associato “Rango-zingari”»

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, mette un primo punto fermo sull’inchiesta del voto di scambio a Castrolibero, dove sono indagati presunti esponenti del clan “Rango-zingari”, ex “Bruni bella bella”, il consigliere regionale Orlandino Greco e l’ex vicesindaco Aldo Figliuzzi.  Gli ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dalla Dda di

Voto di scambio a Castrolibero, la Cassazione: «Esposito non è associato “Rango-zingari”»

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, mette un primo punto fermo sull’inchiesta del voto di scambio a Castrolibero, dove sono indagati presunti esponenti del clan “Rango-zingari”, ex “Bruni bella bella”, il consigliere regionale Orlandino Greco e l’ex vicesindaco Aldo Figliuzzi. 

Gli ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dalla Dda di Catanzaro in relazione alla posizione di Mario Esposito, l’unico a finire in carcere a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare vergata dal gip Distrettuale Assunta Maiore. Secondo l’accusa, Esposito sarebbe un associato al clan “Rango-zingari” e ciò si desume anche dalla sua partecipazione all’omicidio preterintenzionale di Francesco Messinetti, per il quale ha patteggiato la pena.

Ad accusarlo, inoltre, sono anche i vari collaboratori di giustizia: da Giuseppe Montemurro a Marco Massaro. Perché la Dda ha fatto ricorso? Il Tdl di Catanzaro subito dopo l’ordinanza aveva parzialmente accolto l’istanza difensiva dell’avvocato Antonio Gerace, difensore di Esposito, il quale aveva chiesto la scarcerazione del suo assistito, dimostrando che non vi fossero elementi per ritenerlo un associato alla cosca “Rango-zingari”. I giudici, infatti, avevano concesso i domiciliari, ritenendo che Esposito avesse favorito a titolo personale Maurizio Rango nella circostanza omicidiaria.

Il ricorso della Dda non comprende, tuttavia, le accuse sul presunto voto di scambio che ancora pendono davanti al Riesame in sede di Appello.

La Suprema Corte, dunque, ha valutato gli argomenti offerti dall’accusa al fine di ribaltare un giudizio di legittimità fornito dal Tdl che non ha convinto chi indaga sul caso di Castrolibero. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile.

LE MOTIVAZIONI. Secondo la Dda, le propalazioni dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni ambientali a casa di Rango, i colloqui in carcere di Franco Bruzzese e le risultanze investigative dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza vanno nella direzione opposta. Per la moglie di Michele Bruni, Esposito faceva parte del gruppo mafioso del marito defunto, per Massaro era uomo di fiducia di Rango e anello di congiunzione con il cosiddetto “gruppo di Andreotta”, dedito a rapine e spaccio; per Montemurro era un membro attivo del clan; per Bruzzese riceveva lo stipendio mensile dal 2012; per Adolfo Foggetti lui e Ciancio dopo l’omicidio Messinetti ebbero una ricompensa mensile.

Ebbene, proprio su quest’ultimo punto la Cassazione non condivide l’assunto accusatorio, perché evidenzia che è lo stesso Foggetti a spiegare che vi sia una differenza tra Esposito e Ciancio: il primo non è un affiliato, mentre il secondo sì. Nel caso specifico, ovvero l’omicidio Messinetti, la Suprema Corte evidenzia che Foggetti «non aveva spiegato perché Esposito e Ciancio non si erano potuti opporre ad accettare la proposta di quest’ultimo di accusarsi del delitto». E ancora: «Secondo il tribunale, la qualifica di camorrista attribuita da Foggetti ad Esposito è priva di un contesto che la giustifichi».

L’unica cosa provata, secondo il Riesame, è il favoreggiamento personale. Scrive la Cassazione:«Il tribunale ritiene indiziariamente provata – sulla base delle dichiarazioni di Foggetti e Massaro» e su alcune intercettazioni ambientali «la condotta favoreggiatrice di Esposito, consistita nell’essersi accusato dell’omicidio di Messinetti, in favore di Rango nella sua posizione apicale del gruppo mafioso». Infine, gli ermellini ritengono che «il ricorso si limiti alla riproposizione del compendio investigativo». E’ chiaro che un giudizio di favoreggiamento personale rispetto a una condotta di associato a un gruppo mafioso potrebbe incidere sul restante castello accusatorio. Staremo a vedere. (Antonio Alizzi)

Articoli correlati