giovedì,Marzo 28 2024

La requisitoria dell’isola ecologica gestita dai comuni dei Casali è illegittima

Il Tar Calabria accoglie il ricorso presentato dall’Unione dei Casali ed annulla l’ordinanza del comune di Figline Vegliaturo e l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro raccolta rifiuti. All’esito della discussione nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018 (Presidente dott. Vincenzo Salamone – Relatore dott. Francesco Tallaro) il Tribunale Amministrativo della Calabria – Sede

La requisitoria dell’isola ecologica gestita dai comuni dei Casali è illegittima

Il Tar Calabria accoglie il ricorso presentato dall’Unione dei Casali ed annulla l’ordinanza del comune di Figline Vegliaturo e l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro raccolta rifiuti.

All’esito della discussione nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018 (Presidente dott. Vincenzo Salamone – Relatore dott. Francesco Tallaro) il Tribunale Amministrativo della Calabria – Sede di Catanzaro, Sez. I, con sentenza n. 172 del 19.01.2018, ha accolto il ricorso proposto dall’Unione dei Casali averso l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco del Comune di Figline Vegliaturo, con la quale veniva requisita l’Isola Ecologica utilizzata come centro di raccolta dei rifiuti dei Comuni di Aprigliano e Cellara.

Nello specifico i Giudici Amministrativi, recependo in toto le tesi difensive proposte dall’Avv. Luigi Monaco, hanno rilevato che il provvedimento del Comune di Figline Vegliaturo difettasse di tutti i presupposti richiesti dalla legge per poter emanare ordinanze extra ordinem e che altro non fosse se non uno stratagemma per poter riacquisire la disponibilità dell’area, precedentemente conferita all’Unione.

«Esprimo grande soddisfazione per la pronuncia del TAR Catanzaro – commenta l’avvocato Monaco – la quale, inequivocabilmente, statuisce che le ordinanze contingibili ed urgenti non possono essere utilizzate dai Sindaci per conseguire obiettivi diversi da quelli previsti dalla legge. Inoltre, la sentenza dei Giudici di Catanzaro accantona definitivamente una serie di provvedimenti che, per come illegittimi, rischiavano di pregiudicare, irrimediabilmente, il servizio di raccolta rifiuti dei Comuni aderenti all’Unione dei Casali».

Il TAR Catanzaro, quindi, in totale accoglimento del ricorso, disattendendo le difese svolte dal Comune di Figline Vegliaturo, ha annullato l’ordinanza n. 10/2017, la cui illegittimità si comunica anche ai successivi atti emanati nello sviluppo dell’iter amministrativo.

Sono stati, infatti, annullati anche gli ulteriori provvedimenti impugnati, adottati dal Comune successivamente all’emanazione dell’ordinanza e gravati con motivi aggiunti, quali la manifestazione di interesse per l’aggiudicazione del servizio di gestione dell’Isola Ecologica e la determinazione con la quale si procedeva all’aggiudicazione stessa.

In definitiva, l’Unione dei Casali potrà ritornare a disporre del Centro di Raccolta dei Rifiuti, di strategica importanza per la proficua gestione associata dei servizi, attuata dal Presidente, dott. Pietro Giorgio Le Pera, il quale, aveva fin da subito contestato l’operato del Comune di Figline Vegliaturo e che commenta la sentenza come riprova delle politiche di buona amministrazione adottate nell’interesse dei cittadini.