venerdì,Marzo 29 2024

La moglie del presidente getta acqua su un arbitro. Illegittimo il Daspo

Fanno discutere le motivazioni dell’annullato Daspo nei confronti della moglie del presidente di una squadra di calcio. Fa discutere l’annullata misura di prevenzione e di sicurezza, cioè un Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), nei confronti della moglie del presidente di una squadra di calcio. La stessa era stata ritenuta colpevole di aver gettato addosso ad uno

La moglie del presidente getta acqua su un arbitro. Illegittimo il Daspo

Fanno discutere le motivazioni dell’annullato Daspo nei confronti della moglie del presidente di una squadra di calcio.

Fa discutere l’annullata misura di prevenzione e di sicurezza, cioè un Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), nei confronti della moglie del presidente di una squadra di calcio. La stessa era stata ritenuta colpevole di aver gettato addosso ad uno degli arbitri l’acqua minerale contenuta in una bottiglia di plastica circa un’ora dopo il termine della partita e quando lo stadio era ormai vuoto.

«E’ illegittimo – si legge nella sentenza – il provvedimento con il quale il Questore ha vietato alla moglie del Presidente di una squadra di calcio di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono gare ufficiali di squadre di calcio, dapprima per un periodo di due anni e, successivamente, per un anno, motivato con riferimento al fatto che l’interessata, al momento dell’uscita dagli spogliatoi, ha gettato addosso ad uno degli arbitri l’acqua minerale contenuta in una bottiglia di plastica, gridando “arbitro, ti rinfresco io”, ove il fatto si sia verificato a distanza di circa un’ora dal termine della partita e quando lo stadio era ormai vuoto».

«In tal caso, infatti, – continua il dispositivo – a) difetta la sussistenza dei presupposti richiesti dal legislatore per l’adozione della misura interdittiva in argomento, ove si consideri che la normativa in materia persegue, in via preventiva e con specifiche modalità, la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico negli stadi ed in genere nei luoghi di manifestazioni sportive; b) nella censurata condotta dell’interessata manca in toto l’idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica che, invece, rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione del divieto di accesso alla manifestazioni sportive, trattandosi di una misura di natura preventiva a tutela della sicurezza pubblica, e non sanzionatoria del disvalore della specifica condotta del singolo, ove la stessa risulti avulsa da un contesto di minaccia all’ordine pubblico».

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