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Ex Legnochimica, la procura di Cosenza impugna il proscioglimento del sindaco Manna

La sentenza di non doversi procedere nei confronti del sindaco Marcello Manna e del dirigente comunale per il settore ambientale, Francesco Azzaro, è stata impugnata dalla procura di Cosenza, che ha inteso ricorrere alla Corte d’Appello di Catanzaro per tentare di riaprire i giochi, sostenendo l’accusa nei confronti del primo cittadino di Rende e degli

Ex Legnochimica, la procura di Cosenza impugna il proscioglimento del sindaco Manna

La sentenza di non doversi procedere nei confronti del sindaco Marcello Manna e del dirigente comunale per il settore ambientale, Francesco Azzaro, è stata impugnata dalla procura di Cosenza, che ha inteso ricorrere alla Corte d’Appello di Catanzaro per tentare di riaprire i giochi, sostenendo l’accusa nei confronti del primo cittadino di Rende e degli altri amministratori coinvolti. 

MOLTEPLICI PROCEDIMENTI PENALI. L’inchiesta sull’ex Legnochimica inizia tantissimi anni fa. E’ l’incipit del secondo paragrafo contenuto nelle motivazioni della sentenza di proscioglimento del sindaco di Rende Marcello Manna, con il quale il gup Piero Santese spiega i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di non dover mandare a processo il primo cittadino rendese.

Ma prima di entrare nel merito, il tribunale di Cosenza fa una descrizione di cosa produceva l’azienda Legnochimica negli anni in cui era attiva nel comune di Rende. E da qui arriva nel cuore del processo, mediatico e giudiziario, dove ripercorre ciò che gli amministratori della Legnochimica avevano fatto e cosa non avevano fatto dal 2008 in poi, nonostante tantissimi incontri con le istituzioni, ovvero plurime conferenza di servizi, al cui esito si arrivò alla bocciatura, il 22 maggio 2013, del primo progetto di bonifica predisposto dalla Legnochimica, mentre la nuova proposta di bonifica risaliva al 5 febbraio 2014.

Qualche mese più tardi, dalla nuova conferenza dei servizi arrivò l’invito a predisporre una soluzione che avrebbe dovuto prevedere l’utilizzo dell’impianto di pretrattamento mobile e infine a un nuovo confronto tra le parti per la bonifica del sito. Qui rientra l’iniziativa del sindaco di Rende, Marcello Manna che il 19 aprile del 2016 che chiese alla Regione un intervento sostitutivo del Comune, sul presupposto dell’impossibilità per il Comune di Rende di attuare la bonifica del sito al posto dell’ex Legnochimica.

Sul punto il gup ritiene che il reato sull’omessa bonifica sia una norma penale in bianco, «che deve essere necessariamente integrata, nei suoi elementi costitutivi, con norme extrapenali».

LE CONSULENZE. Nella relazione tecnica dell’ingegnere Siciliano si evidenziava come la società Legnochimica avesse posto in essere, solo un pianto di caratterizzazione basato su concentrazioni delle soglie di contaminazioni superiori ai valori, nelle acque sotterranee, solo in riferimento al ferro e come mancasse la successiva analisi di rischio, finalizzata alla quantificazione delle Csr e quindi alla redazione di un progetto di bonifica.

Nella consulenza redatta dal prof. Crisci, incaricato dalla procura nel 2010, vennero messe in risalto diversi aspetti: l’elevata concentrazione di alluminio, manganese, ferro e nichel in tutti i campioni di acqua dei laghi, con abbondante superamento delle Csc, e in particolare per il campione relativo al lago 4; erano al di sotto dei limiti le concentrazioni di boro, arsenico, cromo, cobalto e piombo, ad eccezione del campionato relativo al lago 4; i campionai di terreno ubicati in prossimità dei laghi presentavano concentrazioni di alluminio, manganese e ferro abbondantemente superiori alle Csc, e concentrazioni di cromo, nichel, arsenico e piombo variabili e superiori solo in alcuni reperti ai limiti di legge; con riferimento ai pozzi privati insistenti in zone limitrofe allo stabilimento, presentavano valori superiori alle Csc, relativamente soprattutto alle concentrazioni di alluminio, manganese e ferro.

Secondo Crisci, le contaminazioni dei terreni erano state causate dalla presenza nei bacini di acqua con alti contenuti in metalli pesanti, dovuta a una mancanza di impermeabilizzazione che ha consentito, negli anni, che i metalli trasmigrassero con meccanismi di percolazione dalle acque dei bacini alla sottostante falda freatica situata a una profondità media di dieci metri e che successivamente si diffondesse alle aree limitrofe. Sempre l’attuale Rettore dell’Unical, all’epoca disse che «non è stato possibile individuare la natura e la composizione delle sostanze maleodoranti in quanto il fenomeno è stato praticamente assente durante il periodo di svolgimento delle indagini». Il cattivo odore infatti era presente spesso e volentieri nei periodi calvi e quasi mai in inverno.

I due consulenti finanziati dal Comune di Rende, nel 2016 e 2017, ovvero l’ingegnere Chidichimo e l’ingegnere Straface e incaricati dall’Università della Calabria avevano attribuito «ad una rilevanza causale» la presenza di metalli pesanti superiori ai limiti di legge all’interno dei laghi artificiali».

Secondo il gup, queste risultanze non sciolgono i dubbi circa il presupposto fattuale, ovvero obbligare a bonificare l’area dell’ex Legnochimica da parte delle istituzioni.

Ma ciò non significa che l’azienda chiamata in causa nell’inchiesta dalla procura di Cosenza, non fosse obbligata a bonificare l’area ed infatti il giudice lo evidenzia scrivendo che «l’excursus dei fatti testé evidenziato rende chiaro che, allo stato, la società Legnochimica, cioè il soggetto nei confronti del quale grava in via principale l’obbligo di bonifica, ha omesso la doverosa bonifica del sito e che, alla data del 19 aprile del 2016, in cui il Comune di Rende ha trasmesso la comunicazione di omessa bonifica alla Regione Calabria», la medesima omissione era ormai acclarata.

Sulle responsabilità degli amministratori rendesi accusati di omessa bonifica, il tribunale di Cosenza è chiaro: «Rimane da chiarire entro quale termine gli amministratori comunali avrebbero dovuto procedere alla bonifica, previa attuazione del potere sostitutivo in questione» a maggior ragione del fatto che il sindaco Manna e gli altri amministratori accusati, nonché il dirigente del settore ambientale «assai difficilmente avrebbero potuto concludere la bonifica nel breve lasso di tempo (circa 10 mesi) preso in considerazione quale momento in cui si sarebbe manifestato il comportamento omissivo contestato, cosicché, già solo con riferimento all’elemento oggettivo del reato, la prova della contestata condotta appare quantomeno lacunosa».

Per questi motivi, il giudice ha deciso di prosciogliere il sindaco di Rende, Marcello Manna e gli altri amministratori rendesi, visto che gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine non erano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, così come più volte ribadito dagli avvocati difensori.

Ora la palla passa alla Corte di Appello che potrà mettere la parola fine su uno dei filoni d’inchiesta sull’ex Legnochimica o riaprirlo del tutto. (Antonio Alizzi)

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