Cosenza, aspirante vigile del fuoco assolto dall’accusa di falso
Secondo la procura aveva compilato un’autocertificazione dichiarando il falso. Ma oggi è stato assolto in abbreviato. Una storia complessa che lega la cronaca giudiziaria al mondo del lavoro. Parliamo della vicenda di G. M., aspirante vigile del fuoco, che nel 2017 aveva compilato un’autocertificazione per entrare nelle graduatorie dei pompieri volontari. In questa circostanza aveva
Secondo la procura aveva compilato un’autocertificazione dichiarando il falso. Ma oggi è stato assolto in abbreviato.
Una storia complessa che lega la cronaca giudiziaria al mondo del lavoro. Parliamo della vicenda di G. M., aspirante vigile del fuoco, che nel 2017 aveva compilato un’autocertificazione per entrare nelle graduatorie dei pompieri volontari. In questa circostanza aveva sbarrato la casella “disoccupato”.
I vigili del fuoco provvedono a fare un controllo a campione e tra i numeri sorteggiati esce proprio quello dell’imputato. Così l’amministrazione dei pompieri acquisisce i certificati al centro dell’impiego, dove risultava essere assunto a tempo indeterminato dal 30 settembre 2017. I vigili del fuoco così inviano una comunicazione alla procura con la notizia di reato di falso ideologico in atto pubblico.
La difesa dimostra la buona fede dell’imputato
Il 30enne cosentino viene rinviato a giudizio, ma nel corso del processo l’avvocato Emilia Francesca Aceto è riuscito a dimostrare la buona fede del suo assistito. Il processo si è svolto con un abbreviato condizionato all’acquisizione del contratto lavorativo e di alcune attestazioni rilasciate dal datore di lavoro.
L’imputato aveva un contratto a tempo determinato che scadeva il 30 settembre 2017. Il titolare dell’azienda in cui lavorava non aveva mandato la comunicazione nel giorno utile e alla difesa aveva dichiarato che l’imputato non aveva firmato alcun prosieguo dell’attività lavorativa.
L’avvocato Aceto, però, ha fatto emergere che c’è una norma, che è l’articolo 22 decreto legislativo 81/2015, che prevede che quando a un lavoratore scade il contratto e continua a lavorare nello stesso posto di lavoro, scaduti i 30 giorni dalla data del contratto antecedente, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Quest’ultimo non decorre dalla scadenza dell’originario contratto, ma dalla scadenza di questi ulteriori 30 giorni stabiliti dalla legge. L’autocertificazione era del 26 ottobre 2017 e quindi in quel momento l’imputato ha dichiarato il vero.
Il pm Antonio Tridico aveva chiesto la condanna a 3 mesi di reclusione, ma il gup ha assolto l’imputato G. M. perché il fatto non sussiste. (a. a.)