martedì,Marzo 19 2024

Scout speed, la sentenza che dà torto ai comuni di Guardia e Acquappesa

Il Tribunale di Paola rigetta l’appello proposto dai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese. Il caso in questione riguarda lo scout speed, l’autovelox che calcola la velocità di una macchina in transito su strade comunali e provinciali. E i fatti in oggetto sono riferiti alla vicenda che vede coinvolto un automobilista che, tempo fa, percorrendo la

Scout speed, la sentenza che dà torto ai comuni di Guardia e Acquappesa

Il Tribunale di Paola rigetta l’appello proposto dai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese.

Il caso in questione riguarda lo scout speed, l’autovelox che calcola la velocità di una macchina in transito su strade comunali e provinciali. E i fatti in oggetto sono riferiti alla vicenda che vede coinvolto un automobilista che, tempo fa, percorrendo la SP34, nel comune di Guardia Piemontese, si è visto recapitare a casa una multa per eccesso di velocità.

Lo scout speed, il nuovo strumento utilizzato dalla Polizia Municipale, è montato su una vettura in movimento ed invisibile agli occhi dell’utente della strada. Tutto ciò ha indotto l’automobilista a fare ricorso, ritenendo di essere vittima di un’ingiustizia. Così si è affidato all’avvocato Maria Elena De Giacomo, che, a seguito di ricorso al giudice di pace di Cetraro, ha ottenuto l’annullamento del verbale per assenza della obbligatoria cartellonistica stradale obbligatoria.

La sentenza del tribunale di Paola

L’illegittimità del verbale, poi, confermata dal Tribunale di Paola. In questo caso il giudice Scovotto, infatti, con sentenza del 19 marzo 2019, ha rigettato l’appello dei comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, accogliendo le tesi difensive secondo le quali anche lo strumento scout speed soggiace all’obbligo di preventiva segnalazione, al pari di tutti gli strumenti di controllo della velocità, così come previsto dall’art. 142 comma 6 bis cds.

Infatti, l’obbligo di preventiva segnalazione, secondo il giudice, risponde alla ratio normativa di informare l’utente per tutelare la sicurezza stradale e non è ispirato dall’intento di sorprendere l’autista indisciplinato e il mancato raggiungimento da parte degli enti della prova circa la eventuale presenza e/o adeguatezza della prescritta ed obbligatoria segnaletica stradale di riferimento.

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