LANDE DESOLATE | Per due posizioni nuova udienza davanti al Riesame
L’inchiesta “Lande Desolate” si arricchisce di un nuovo capitolo. E stavolta, quanto afferma la Cassazione, non riguarda il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Arrivano altre due sentenze ad arricchire l’inchiesta “Lande Desolate”, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Ed è sempre la Cassazione a mettere un punto fermo sull’indagine riguardante i lavori degli impianti sciistici di
L’inchiesta “Lande Desolate” si arricchisce di un nuovo capitolo. E stavolta, quanto afferma la Cassazione, non riguarda il governatore della Calabria, Mario Oliverio.
Arrivano altre due sentenze ad arricchire l’inchiesta “Lande Desolate”, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Ed è sempre la Cassazione a mettere un punto fermo sull’indagine riguardante i lavori degli impianti sciistici di Lorica e dell’aviosuperficie di Scalea. Stavolta gli ermellini annullano con rinvio. Parliamo delle posizioni di Gianluca Guarnaccia (difeso dall’avvocato Nicola Rendace) e Carmine Guido, ai quali il gip Distrettuale di Catanzaro nel mese di dicembre scorso aveva applicato la misura degli arresti domiciliari.
Nel corso della fase cautelare, non è mutato il quadro indiziario, in quanto come spiega la Cassazione, in riferimento all’accusa di falso ideologico contestata a Guarnaccia «nell’ordinanza impugnata si evidenzia come dalle intercettazioni telefoniche emerge che il ricorrente non solo era a conoscenza della falsità degli stati di avanzamento e delle finalità fraudolente – ovvero che era necessario attestare una quota di lavori eseguiti di almeno il 60% dei lotti a carico del finanziamento regionale alimentato dai fondi europei che dovevano poi essere erogati dalla Regione ai Comuni di Scalea e Pedace (Lorica), territorialmente competenti come stazione appaltante – ma che avrebbe anche cooperato con il direttore dei Lavori, Francesco Tucci, fornendogli i necessari dati falsi riportati nei cosiddetti brogliacci dei lavori».
Le esigenze cautelari
Ciò che ritengono carente, o addirittura insussistenti, sono le esigenze cautelari, ravvisate solo per la conoscenza diretta dell’imprenditore Giorgio Barbieri, al quale già il Riesame aveva escluso l’articolo sette. «Si tratta di una valutazione che pecca per carenza di concretezza e di specificità, non potendosi desumere il pericolo di reiterazione, senza la evidenza di elementi di fatto da cui possa evincersi la prevedibile commissione di ulteriori reati in concorso con il Barbieri ed attraverso il ricorso a prestanome».
«Ciò soprattutto perché, essendo la sua una pericolosità non diretta ma derivata dal legame con il coimputato Barbieri, appaiono contraddittorie le considerazioni sulla rilevanza dell’addotta vicinanza a contesti mafiosi, una volta esclusa la gravità indiziaria per l’aggravante dell’art. 7» evidenziano gli ermellini.
Il caso di Carmine Guido
Per quanto riguarda la posizione di Carmine Guido (difeso dagli avvocati Giuseppe Malvasi e Filippo Cinnante), la Cassazione ritiene valido il ragionamento fondato sul fatto che l’indagato fosse a conoscenza di aver firmato un atto falso, attestando l’esecuzione dei lavori degli impianti sciistici di Lorica.
«E’ lo stesso indagato – scrivono i giudici della Suprema Corte – che rivendica il proprio ruolo sostanziale e non formale, asserendo che con la sua firma anch’egli si assumeva la propria responsabilità quale componente dell’ufficio, premurandosi prima di firmare di verificare “tutta la documentazione che andava a sottoscrivere”».
Continua la Cassazione: «Perciò essendo la falsità consistita nell’attestare come eseguiti sia pure in percentuale lavori che non lo erano – circostanza oggettiva questa neppure censurata – ed essendo investito anche il ricorrente del compito di coadiuvare Francesco Tucci, nella direzione dei lavori, cui competeva il controllo della corretta esecuzione del contratto di appalto per conto della stazione appaltante, le valutazioni operate dal Tribunale in merito alla sua consapevolezza di sottoscrivere dei SAL “falsi”, non possono essere ritenute illogiche».
Al contrario, se parliamo di esigenze cautelari, il Riesame di Catanzaro le aveva «ravvisate in relazione al pericolo di reiterazione dei reati essenzialmente sulla base della conversazione intercettata, in cui Guido per sopperire alla mancanza di attestazione del trattamento ignifugo di certi manufatti in legno, suggerisce l’espediente di ometterne ogni riferimento nella redazione della certificazione antincendio, da cui si evincerebbe la sua condivisione della finalità fraudolenta di non svolgere fedelmente i controlli di legge, per favorire l’impresa appaltatrice.
Si tratta di una valutazione che pecca per carenza di concretezza e di specificità, non potendosi desumere il pericolo di reiterazione dalla mera partecipazione alla commissione del reato, senza la evidenza di elementi di fatto da cui possa evincersi la prevedibile commissione di ulteriori reati». Anche in questo annullamento con rinvio per un nuovo esame davanti ai giudici cautelari di Catanzaro. (a. a.)