giovedì,Aprile 18 2024

Cosenza, iscrizione al campionato e Licenza Nazionale. I passi da compiere entro il 24

Il Cosenza per ottenere la Licenza Nazionale sta adempiendo per il 24 giugno agli obblighi legali ed economico-finanziari imposti dalla Lega di B. I passi per l’iscrizione Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2019/2020, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in

Cosenza, iscrizione al campionato e Licenza Nazionale. I passi da compiere entro il 24

Il Cosenza per ottenere la Licenza Nazionale sta adempiendo per il 24 giugno agli obblighi legali ed economico-finanziari imposti dalla Lega di B. I passi per l’iscrizione

Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2019/2020, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi. I primi passi sono stati effettuati già a maggio. Entro il 24 giugno da via degli Stadi dovranno procedere ai più importanti. L’inosservanza del termine perentorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, determina la mancata concessione.

Questione Marulla chiusa entro il 17 giugno

Il Cosenza, entro il 17 giugno, grazie al documento prodotto dalla Commissione di Vigilanza, ha ottemperato regolarmente a ciò che chiedeva la Lega di Serie B. In particolare doveva
– depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:
a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2019/2020 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
– depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2019/2020;
–  depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2019/2020;
– depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2019/2020 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

Iscrizione e fideiussione di 800mila euro

Il Cosenza e tutte le altre società di Serie B interessate, entro il 24 giugno dovranno depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Non solo, perché dovranno depositare anche l’originale della garanzia a favore della medesima Lega. Questa sarà da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lettera b3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’ente emittente.

Obblighi finanziari per l’iscrizione in Serie B

I club di Serie B devono 
– assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.
–  assolvere il pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2019, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2018, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata da:
a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;
d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2019, ove non sia stata depositata in precedenza.

Pagamento degli stipendi

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2019/2020, sono esonerate dagli adempimenti di cui al precedente punto 4), lettere a), b), c) e d);
– assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
– assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2019 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
– assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall’1 luglio 2018 al 31 maggio 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio e il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per il periodo 1° luglio 2018-31 maggio 2019. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
– assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2019 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
– assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2019 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
– assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2018-30 aprile 2019 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2018-31 maggio 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 8): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto.

Obblighi di bilancio per i club

I club di Serie B devono 
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2018, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2018, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2018 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);
–  depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione intermedia al 31 marzo 2019;
–  depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 14), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
–  depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 15), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 15), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
–  depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera B), punto 2), sub a), sub b) e sub c), ove necessari;
– depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera B), punto 3), sub a), sub b) e sub c), ove necessari.