giovedì,Marzo 28 2024

Ricorso Cosenza, ecco la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in giornata in merito al ricorso presentato dal Cosenza Calcio. L’avvocato Emilio Battaglia ha dichiarato «inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza, omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo». Le motivazioni

Ricorso Cosenza, ecco la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in giornata in merito al ricorso presentato dal Cosenza Calcio. L’avvocato Emilio Battaglia ha dichiarato «inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza, omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo».

Le motivazioni del no all’avvocato Di Cintio

Il Giudice Sportivo, oltre al ricorso del Cosenza presentato dall’avvocato Di Cintio, ha considerato che dal Rapporto dell’Arbitro emerge che «al minuto 30’59″ del secondo tempo interrompevo il gioco perché mi rendevo conto che il Cosenza aveva sul terreno di gioco 12 calciatori (il Cosenza ha giocato con 12 calciatori per 24 secondi e il calciatore che non aveva diritto a partecipare al gioco era il n. 17 Ba Abou Malal» e che il calciatore Ba Abou Malal veniva ammonito «al 32’ secondo tempo perché faceva ingresso nel terreno di gioco senza la mia autorizzazione». Considerato che anche il Quarto Ufficiale ha confermato di non aver autorizzato l’ingresso in campo del calciatore, avendo dichiarato nella predetta e-mail che «il calciatore del Cosenza Ba Abou Malal entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco»; ritenuto, pertanto, che dalla documentazione acquisita non emerge alcun errore tecnico da parte dell’Arbitro; rilevato che, comunque, le circostanze lamentate dalla Soc. Cosenza investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, comma 1, lett. a) del C.G.S. ed ha rigettato il ricorso.

Ricorso Cosenza, cosa chiedevano i rossoblù

Nelle dieci pagine di ricorso il Cosenza puntava il dito contro le giacche nere. «L’origine del presente giudizio – si legge – , con tutta evidenza, si basa sulla presenza di un grave “errore tecnico” commesso dal Direttore di Gara e dal quarto ufficiale, che ha necessariamente influito sul regolare svolgimento della gara Cosenza – Salernitana che oggi si chiede venga ridisputata. I fatti che hanno caratterizzato il caso in questione, a partire dal 75 esimo minuto di gioco, se ripercorsi in sequenza con estrema attenzione, sono da ritenersi del tutto rilevanti al fine del riconoscimento dell’errore tecnico commesso dalla terna arbitrale che ha condizionato il regolare svolgimento della gara». L’errore a cui si faceva riferimento aveva portato Dionisi di L’Aquila ad infliggere un’ammonizione a Ba, espulso per un secondo giallo dopo pochi minuti,