giovedì,Marzo 28 2024

Nuovo Dpcm, le faq: possibile andare nelle seconde case

E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo appena pubblicate. Nelle

Nuovo Dpcm, le faq: possibile andare nelle seconde case

E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo appena pubblicate. Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.

Il titolo per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021”. Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Ok a non conviventi in auto, ma davanti solo guidatore
Si può usare l’automobile “con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo. “L’obbligo di indossare la mascherina – si legge ancora – può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.

Sì agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioni
Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Lo spiegano le Faq del Governo. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

Da rossa in altre zone per lavoro, necessità o salute
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Lo spiegano le Faq del Governo.

Sì ad asporto fino 22, non a bar senza cucina o simili
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree. “La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Sì a spostamenti tra regioni per funerali parenti
Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. Lo prevedono le Faq del Governo. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.

In zona rossa confermate visite da parte di due persone 
Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Lo ribadiscono le Faq del Governo, che confermano come, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Sì a spostamenti tra zone per assistere non autosufficienti
Le Faq del Governo spiegano che lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perchè è “una condizione di necessità”. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente “che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”. Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un’altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.

Genitori separati possono andare sempre a trovare figli. Possibile ma fortemente sconsigliato portarli dai nonni
I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero. Lo spiegano le Faq del Governo, secondo cui “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. E’ invece “possibile ma fortemente sconsigliato” spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”. Pertanto, questo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, “percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”. Ma se possibile, “è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.

Sì a sport all’aperto nei circoli in zona gialla
“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.

Musei e gli altri luoghi della cultura in zona gialla
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Sì a caccia e pesca in area gialla, vietate in zona rossa 
L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.

Dog sitting permesso anche in zona rossa, è come attività colf
“L’attività di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nella sezione che riguarda l’area rossa.

(Ansa)

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