giovedì,Marzo 28 2024

Scuole in Calabria, si torna in classe. Il Tar annulla l’ordinanza di Spirlì

Il Tar della Calabria annulla l'ordinanza del presidente facente funzioni, Nino Spirlì che nei giorni scorsi aveva chiuso tutte le scuole.

Scuole in Calabria, si torna in classe. Il Tar annulla l’ordinanza di Spirlì

Il Tar della Calabria ha annullato l’ordinanza regionale del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì che nei giorni scorsi aveva chiuso tutte le scuole, ad eccezione degli asili nido.

Il provvedimento è stato emesso nella giornata di oggi, mentre ieri le parti interessate avevano depositato i ricorsi impugnando l’ordinanza della Regione Calabria. Tra i ricorrenti c’è anche la deputata Bianca Laura Granato, espulsa di recente dal Movimento Cinque Stelle, a seguito del voto contrario alla nascita del Governo Draghi. Dunque, si torna in classe fermo restando che rimane in vigore il Dpcm che prevede le lezioni in presenza al 50% nelle scuole superiori di secondo grado.

Le motivazioni del Tar della Calabria

La prima sezione, presieduta dal presidente Giancarlo Pennetti, scrive:

  • «il verbale dell’Unità di Crisi del 5/3/21, successivamente depositato in giudizio, diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, al netto delle discussioni inerenti l’attuazione del piano vaccinale, non sembra riportare un vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole, trattate dal Presidente in apertura di seduta per indicarle quale “luogo di grande assembramento e di potenziale contagio” e -nelle conclusioni finali- per chiedere la predisposizione di una ordinanza di chiusura delle stesse»;
  • «non si rinviene nel verbale e comunque nei restanti capi di premessa dell’ordinanza impugnata una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza “in molti comuni” nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi)»;
  • «conseguentemente, va rilevato, così come evidenziato in ricorso, che:
    • il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese;
    • l’incremento di posti letto COVID e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato;
    • il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è – su scala nazionale – il più basso in assoluto;
    • il report di monitoraggio n.42 dell’I.S.S. richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio “moderata con alta probabilità di progressione” (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS».

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