giovedì,Marzo 28 2024

Farmaci e ‘ndrangheta, «Tallini non sapeva dell’interessamento del clan»

Depositate le motivazioni su Domenico Tallini. La Cassazione boccia la Dda di Catanzaro. «Il politico non era in affari con la 'ndrangheta».

Farmaci e ‘ndrangheta, «Tallini non sapeva dell’interessamento del clan»

La sesta sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni del ricorso della Dda di Catanzaro contro il consigliere regionale, Domenico Tallini, esponente di Forza Italia, arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. L’inchiesta è quella denominata “Farma-business” che vede coinvolti anche i familiari del super boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri, da poche settimane ritenuto non credibile da parte del procuratore capo, Nicola Gratteri, all’indomani delle sue intenzioni di collaborare con la giustizia. 

Esclusi sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari

La Cassazione, entrando nel merito del provvedimento, stronca la Dda di Catanzaro, dichiarando il ricorso inammissibile sia per quanto riguarda i motivi cautelari sia per i gravi indizi di colpevolezza. D’altronde già il tribunale del Riesame di Catanzaro aveva escluso ogni addebito a Tallini, scarcerandolo dopo quindici giorni passati agli arresti domiciliari. Ora le motivazioni degli ermellini potrebbero mettere la pietra tombale sulla posizione dell’ex presidente del consiglio regionale della Calabria, nonostante nelle ultime ore la pubblica accusa ha raccolto alcune dichiarazioni di Giovanni Abramo, genero di Nicolino Grande Aracri, che avrebbe evidenziato come Tallini sapesse con chi stava entrando in affari, relativamente al commercio dei farmaci. 

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Nicolino Grande Aracri

«Non era consapevole che dietro l’affare dei farmaci ci fosse il clan»

Secondo il relatore Massimo Ricciarelli, riportando una parte delle motivazioni scritte dal Riesame di Catanzaro, «non erano emersi dopo la cessazione dell’attività del Consorzio e della Farmaeko fatti implicanti forme di coinvolgimento del Tallini in affari riconducibili agli interessi del clan Grande Aracri, non potendosi in senso contrario valorizzare una continuità di rapporti tra il Tallini e lo Scozzafava in relazione a successive vicende elettorali». E ancora: «La circostanza che esponenti del clan confidassero nel contributo del Tallini non implica di per sé che costui avesse piena contezza di rapportarsi al clan, per il tramite dello Scozzafava e di altri soggetti come Paolo De Sole». E infine, «in tale quadro non si espone a censure la valutazione del Tribunale in ordine al carattere di per sé neutro della vicinanza del Tallini allo Scozzafava, occorrendo elementi specifici, idonei a dar conto della consapevolezza e della volontà del Tallini di operare a vantaggio del clan in cambio di un ausilio di tipo elettorale».

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«Nessuna interferenza di Tallini con la dirigente Rizzo»

In definitiva, secondo la Cassazione, «il Tribunale», quanto all’attivismo di Domenico Tallini, ha coerentemente e non illogicamente posto in luce che: 

  • «il compiacimento circa il fatto che «tutti stiamo lavorando bene» implicava un impegno per il progetto, ma non valeva ad attestare lo sfondo criminale dello stesso; 
  • il propiziato incontro con la dirigente Rizzo non comprovava un’effettiva interferenza dell’assessore; 
  • non risultava un’ingerenza del predetto nella nomina del Brancati, avvenuta sulla base di una procedura regolare; 
  • non erano emersi interventi del Tallini in sede di rilascio dell’autorizzazione, essendo per contro inconferente la circostanza, valorizzata nell’atto di impugnazione, che nel corso della procedura potessero essere state usate minacce, oggetto di separato addebito a carico di altri indagati, nei confronti di due dottoresse incaricate di effettuare propedeutici controlli».

Il caso del figlio di Tallini

Nessun profilo penale, infine, nella parte che riguarda il figlio di Tallini, Giuseppe, in quanto «il Tribunale ha rilevato come i soggetti che avevano costituito la società non fossero in apparenza riconducibili al clan e come dunque potesse dirsi priva di rilievo indiziante la partecipazione del figlio dell’indagato, fermo restando che solo nel mese di agosto del 2015 Giuseppe Tallini aveva avuto quell’informazione, non essendovi prova che egli avesse reso di essa partecipe il padre».

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