martedì,Marzo 19 2024

Cosenza in Serie B, per il Tar «Chievo non fiscalmente in regola». Il dispositivo

La storia del Mussi Volanti è finita in un afoso pomeriggio del 3 agosto 2021. I 92 anni di storia sono stati spazzati via da tre giudizi sportivi e dal respingimento di un’istanza cautelare monocratica. Il Tar del Lazio  con il suo dispositivo ha chiuso un’epoca, quella del Chievo, la cui parte più recente è stata caratterizzata da «una

Cosenza in Serie B, per il Tar «Chievo non fiscalmente in regola». Il dispositivo

La storia del Mussi Volanti è finita in un afoso pomeriggio del 3 agosto 2021. I 92 anni di storia sono stati spazzati via da tre giudizi sportivi e dal respingimento di un’istanza cautelare monocratica. Il Tar del Lazio  con il suo dispositivo ha chiuso un’epoca, quella del Chievo, la cui parte più recente è stata caratterizzata da «una posizione fiscalmente non in regola». Come già avvenuto con le motivazioni pubblicate dal Coni e dalla Figcprecedentemente, anche oggi si è evidenziata la perentorietà del termine del 28 giugno. Ne beneficerà il Cosenza che in giornata, al massimo domani, verrà riammesso in Serie B.

Chievo, il dispositivo del Tar

Nel dispositivo pubblicato, come detto viene respinta l’istanza del Chievo. I motivi evidenziati sono diversi. Eccoli elencati 

  • nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio – non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI; 
  • va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in questione. Si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;
  • alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva, nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri; 
  • dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva.

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