Paola, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale: il fatto non sussiste
Inizialmente l’imputato era stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola, accogliendo la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dalla locale Procura della Repubblica
Assolto perché il fatto non sussiste. Con questa formula il Giudice Monocratico Penale del Tribunale di Paola, Federica Altamura, accogliendo la richiesta degli Avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, alla quale si è associato anche il Pubblico Ministero Paola Miglio, ha assolto P.A., 38 anni, di Falconara Albanese, che era imputato di aver violato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre per non aver portato sempre con sé ed esibito ai militari dell’Arma dei Carabinieri che gliene facevano espressa richiesta la carta di permanenza (cd. “carta precettiva”), violando gli obblighi imposti con la misura il 19 giugno 2019.
Inizialmente l’imputato era stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola, accogliendo la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dalla locale Procura della Repubblica. A seguito di tempestiva opposizione proposta dai difensori di P.A., il predetto decreto veniva immediatamente revocato e si disponeva procedersi con il giudizio immediato innanzi al Tribunale di Paola in composizione monocratica per il dibattimento.
All’udienza di oggi, in mancanza di questioni preliminari, veniva dichiarata l’apertura del dibattimento e venivano ammesse le prove documentali prodotte dalle parti. In particolare, il Pubblico Ministero, con il consenso dei difensori, produceva gli atti di Polizia Giudiziaria mentre i difensori Curatolo e Quintieri producevano il decreto di revoca, munito della attestazione di irrevocabilità, della misura di prevenzione personale applicata emesso dal Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione, chiedendo al Giudice Altamura di pronunciare una sentenza di assoluzione perché il fatto sussiste poiché, a seguito di revoca ex tunc, tutti gli obblighi e le prescrizioni imposte all’ex sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, ivi compresa quella di portare sempre con sé ed esibire agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza la carta di permanenza, dovevano essere considerati come mai stabiliti. Infatti, i difensori, chiesero ed ottennero la revoca della misura dal Tribunale di Cosenza in quanto, la stessa, era stata illegittimamente applicata poiché il soggetto era stato erroneamente ritenuto socialmente pericoloso in quanto abitualmente dedito alla commissione di gravi reati contro il patrimonio, circostanza questa non veritiera perché P.A. è stato sempre assolto da tutti i reati che gli erano stati provvisoriamente ascritti.
Il Tribunale di Paola, a seguito della discussione, accogliendo la concorde richiesta delle parti, ha assolto P.A. dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste, indicando il termine di quindici giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.