Amantea, sul servizio di manutenzione il Tar dà ragione (per ora) all’Ente
Per i giudici amministrativi prevalgono in questa fase le esigenze prospettate dal comune tirrenico. Ecco i dettagli della vicenda
La prima sezione del Tar della Calabria ha rigettato l’istanza cautelare presentata dal Consorzio di Cooperative Apa – Multiservizi Cooperativa Sociale che ha proposto ricorso alla giustizia amministrativa contro il Comune di Amantea. L’atto della discordia? La determinazione del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica del Comune di Amantea con cui è stato affidato, alla FARIEL S.r.l., nella qualità in atti, mediante affidamento diretto, il “servizio tecnico manutentivo 5 mesi” per l’importo “di 138.363,00 euro, compreso oneri per la sicurezza pari ad 1.500 euro, non soggetti a ribasso, oltre l’Iva in misura di legge, determinato alla luce del ribasso del 0,001% sull’importo posto a base d’asta, pari a 138.500 euro.
Secondo il Tar il Consorzio di Cooperative Apa – Multiservizi Cooperativa Sociale ha imperniato «le doglianze non tanto sulla procedura posta in essere dall’Amministrazione comunale e sull’obbligo, o meno, di applicare il principio di rotazione, quanto sulla concreta applicazione di quest’ultimo, in quanto asseritamente scorretta per essere stati i componenti del RTI affidatario già destinatari uti singuli di precedenti affidamenti». Il ricorrente è gestore uscente del servizio oggetto del contestato affidamento, peraltro oggetto –una volta scaduto– di proroga dal 19.6.2021 al 21.10.2022.
Il Tar aggiunge: «Non di meno, l’essere stata la ricorrente gestore uscente del medesimo servizio -peraltro cospicuamente prorogato nei termini di cui sopra sembra inibirle comunque lo stesso fatto di aspirare al rinnovo dell’affidamento diretto in virtù del medesimo principio di rotazione, da cui appare discendere, almeno nella sommarietà cautelare. carenza di interesse ad impugnare il suddetto affidamento diretto avvenuto in favore dell’odierna contro-interessata, asseritamente priva dei requisiti di legge».
Infine, la prima sezione del Tar della Calabria ritiene che «altresì carente il periculum in mora, atteso che il pregiudizio
dedotto da parte ricorrente risulta formulato in termini generici – non avendo essa la cura dell’interesse pubblico ad evitare che il controverso servizio sia svolto da un soggetto carente dei requisiti di legge e risultando, per altro verso, apodittico l’ulteriore assunto per cui essa vedrebbe sfumare la possibilità di partecipare alla gara con la fondata aspettativa di aggiudicarsela – ragion per cui risultano prevalenti le esigenze prospettate dal Comune resistente di evitare nell’immediato disservizi derivanti dalla sospensione del provvedimento impugnato, che anche il ricorrente ha riconosciuto essere di particolare importanza». La trattazione nel merito è stata fissata a novembre 2023.
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