martedì,Settembre 10 2024

Il Caloveto replica al Grisolia: “Mai aggredito nessuno”. Ma il Giudice Sportivo…

Replica dopo i fatti successi nella semifinale play-off di Seconda Categoria. Il Caloveto: "Niente di grave come si vuol far credere".

Il Caloveto replica al Grisolia: “Mai aggredito nessuno”. Ma il Giudice Sportivo…

Dopo il comunicato del Grisolia , la Virtus Caloveto, dopo la turbolenta semifinale play-off di Seconda Categoria, ha inviato in redazione un comunicato di replica che pubblichiamo nelle parti più importanti.

Il comunicato della Virtus Caloveto

Prendiamo atto del comunicato ufficioso uscito nel pomeriggio di ieri , da parte del Grisolia Calcio e vogliamo rispondere. Abbiamo ricevuto la squadra ospite che , come da nostra storica abitudine, è stata accolta e accompagnata negli spogliatoi con la massima tranquillità e serenità, come già è stato nella partita di andata. Inizia la partita, importante e delicata , e dopo qualche minuto il loro capitano molto nervoso, forse perché seduto in panchina, si alza ed AGGREDISCE VERBALMENTE il nostro allenatore e due nostri dirigente e infatti viene prontamente ammonito; ed è qui che inizia il nervosismo e si scaldano un po’ gli animi!

Lo stesso, non contento, per tutta la partita minacciava calciatori e dirigenti con parole abbastanza gravi. Anche noi abbiamo video che fanno capire il grado di equilibrio e di stabilità! Aggressioni tentate che potevano essere pericolose per i nostri dirigenti. Per fortuna ben difesi e rassicurati dai giocatori presenti in campo. Grande paura di ricevere pugni e calci che sferrati a persone non più di tenera età potevano fare male sul serio. Ma per fortuna e per pronto intervento non è successo nulla. Chi porta le fasce al braccio, a maggior ragione dovrebbe rappresentare esempio, ma ci rendiamo conto che non sempre è così. Quindi non è vero che è stata una partita tranquilla ed equilibrata fino al gol, anzi tutt’altro.

Che poi al gol del Grisolia ci sia stato un tentativo di aggressione è vero. Un giocatore della nostra panchina provato ad avvicinare l’arbitro con clamore e l’arbitro si è allontanato; ma niente di grave come si vuol far credere da un video che va a scatti. I dirigenti del Caloveto hanno subito chiesto al direttore di gara di prendere provvedimenti verso il proprio giocatore, tanto è che l’arbitro ha continuato la partita senza alcun timore o problema . Addirittura un dirigente del Caloveto insieme al numero 3 del Grisolia accompagnano al duplice fischio l’ arbitro fino agli spogliatoi e il numero 3 del Grisolia chiedeva, urlando in faccia all’ arbitro, di sospendere la partita, mentre l’ arbitro rispondeva garbatamente che era finito solo il primo tempo e che la partita poteva e doveva continuare. Ma quali carabinieri hanno scortato l’arbitro negli spogliatoi?…

A Caloveto chiunque, tra arbitri e calciatori e dirigenti , può stare tranquillo e sereno perché non è stato mai AGGREDITO NESSUNO al contrario di quanto si dice di altre realtà.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Ieri sera poi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo sulla gara che riportiamo integralmente.

Gara del 30/04/2023 VIRTUS CALOVETO – NUOVA GRISOLIA CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali; rilevato che al a seguito dell’espulsione del sig. APICELLA Raffaele, l’Arbitro veniva accerchiato dai calciatori della società Virtus Caloveto e che alcuni di essi, non identificati dal Direttore di Gara, proferivano nei suoi confronti frasi minacciose; che mentre l’Arbitro tentava di allontanarsi, entravano sul terreno di gioco alcuni calciatori di riserva della società
Virtus Caloveto, tra cui il sig. CONVERSO Luciano, che strattonava il Direttore di Gara e lo colpiva con uno schiaffo sul lato sinistro del volto; che il CONVERSO tentava, altresì, di colpire l’Arbitro con dei calci, non riuscendovi per l’intervento di alcuni calciatori della società Nuova Grisolia che facevano da scudo e riuscivano a far allontanare i calciatori della società Virtus Caloveto con l’ausilio dei Carabinieri presenti;
che essendo terminato il primo tempo, il Direttore di Gara ne fischiava la fine e faceva rientro negli spogliatoi, dove, dopo le rassicurazioni delle Forze dell’Ordine e l’intervento del personale sanitario presente che non ravvisava problematiche sulle condizioni di salute dell’Arbitro, reputava che ci fossero le condizioni per proseguire la gara e la portava a termine; rilevato ancora che il comportamento sopra riportato, configura una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A

  • che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …” (cfr.Corte
    Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
  • che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);
    delibera di
  • squalificare il calciatore della società Virtus Caloveto, CONVERSO Luciano, fino al 30/06/2024 per atto di violenza, senza conseguenze lesive, nei confronti del Direttore di Gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016);
  • comminare alla società Virtus Caloveto l’ammenda di € 200,00 (duecento//00).