«E’ ‘ndranghetista chi è dinamico e funzionale all’associazione, non il suo “status”»
La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato Fabio Bevilacqua, ha ricordato agli inquirenti quando è possibile contestare il 416 bis
C’è una condizione fondamentale per poter definire un soggetto parte attiva di un’associazione mafiosa ed è quella richiamata dalla sesta sezionale della Cassazione, in merito al ricorso presentato dall’avvocato Raffaele Brunetti, difensore dell’imputato Fabio Bevilacqua. Gli ermellini infatti hanno accolto il reclamo del legale di Cosenza, disponendo un nuovo giudizio davanti al Riesame di Catanzaro. Il Tdl, nel secondo giudizio cautelare, hanno poi annullato l’ordinanza del gip, disponendo la scarcerazione di Fabio Bevilacqua.
Generico lo “status” di appartenenza
La Dda di Catanzaro, ancora oggi, ritiene che l’imputato, tra quelli presenti nell’udienza preliminare di “Reset“, faccia parte dell’associazione mafiosa riconducibile alla cosca degli “zingari” di Cosenza. Lo inquadra come uno dei sodali deputati a riscuotere somme di denaro derivanti dal traffico di droga. Ebbene, per la Cassazione non vi erano i presupposti per contestare queste condotte. E spiega anche i motivi. «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».
Indizi gravi e precisi
I giudici della sesta sezione penale hanno poi evidenziato che «sul versante della dimensione probatoria, si è, inoltre, affermato, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione».
Il caso di Fabio Bevilacqua
Per la Cassazione, la motivazione resa sul punto dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, risultava «gravemente carente ed affetta da significative incongruenze logiche. Va, innanzitutto, premesso che il ricorrente non formula alcuna contestazione in merito alla sussistenza del sodalizio mafioso (gruppo Zingari Abbruzzese denominato “Banana”) né alla ricostruzione, cui dedica ampio spazio l’ordinanza impugnata, del c.d. “Sistema Cosenza“, frutto dell’alleanza tra i due gruppi di ‘ndrangheta -gli italiani e gli zingari – operanti nel territorio cosentino» si legge nel provvedimento.
«L’ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria da elementi indiziari attinenti esclusivamente al suo ruolo nell’ambito dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, attività che costituisce uno dei principali settori di operatività del gruppo “Banana” in relazione alla quale è stata ravvisata un’autonoma associazione, parzialmente coincidente con quella mafiosa di cui al capo 1, guidata, tra gli altri, da Marco Abbruzzese».
Non valorizzate le dichiarazioni di Celestino Abbruzzese
Gli ermellini hanno concluso che «l’ordinanza impugnata ha posto a fondamento del giudizio di probabilità qualificata, che connota la valutazione di gravità indiziaria, elementi sintomatici, non della stabile e organica compenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio mafiosa, ma della sua contiguità al diverso sodalizio finalizzato al narcotraffico».
«L’illogicità di siffatto percorso argomentativo appare ancora più evidente ove si consideri la lacuna motivazionale in ordine alla specifica censura formulata dal ricorrente con la memoria depositata nel procedimento di riesame, reiterata nel ricorso, in cui si poneva l’accento sulle propalazioni del collaboratore di giustizia Celestino Abbruzzese, membro apicale del gruppo “Banana”, il quale, pur avendo ricostruito con dovizia di particolari l’organizzazione del sodalizio, individuandone componenti e ruoli, non ha mai menzionato il ricorrente tra i membri del sodalizio» si legge nel provvedimento.
«A fronte di tale specifica obiezione difensiva l’ordinanza impugnata, pur utilizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia nella ricostruzione del c.d. “Sistema Cosenza”, così implicitamente esprimendo una valutazione positiva dell’attendibilità e credibilità del propalante, omette di valutare l’eventuale incidenza del dato evidenziato dalla difesa sul quadro indiziario a carico del ricorrente», ovvero di Fabio Bevilacqua.