lunedì,Aprile 28 2025

Al di là delle passerelle. La pena non può più essere mera segregazione

Le carceri non sono che inesorabili luoghi di confino per persone che invece sono bisognose di risposte e alle quali, istituzionalmente, viene impedito qualsiasi progetto di recupero, di emancipazione e di riparazione.

Al di là delle passerelle. La pena non può più essere mera segregazione

di Alessandra Adamo (Vicepresidente Camera Penale di Cosenza), Ugo Adamo (costituzionalista, DESF-Unical)

Solo ultimi in ordine di tempo, due suicidi geograficamente lontani (Torino e Rossano) rappresentano, nella disperazione del gesto, la drammatica situazione carceraria italiana. Dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane il numero di suicidi (vicino a 50) cresce senza interruzione di continuità. Se ciò dovesse accadere al di fuori delle “istituzioni totali” per antonomasia – se, cioè, dovesse verificarsi lo stesso rapporto presente fra suicidi e popolazione carceraria anche per la popolazione fuori dal carcere – saremmo davanti a quello che potrebbe essere definito come una forma prossima al suicidio di massa, constatazione, questa, che dovrebbe “far tremare i polsi”. E invece no. Nessuna reazione, solo qualche passerella politica e promesse, ennesime e senza alcun fondamento, di nuove strutture detentive.

Non viene scossa la coscienza politica collettiva, sociale e (diciamolo, seppur con enfasi) umana; e questo avviene in quanto la distanza tra “chi sta dentro” e “chi sta fuori” risponde all’idea stessa di istituzioni e di discipline repressive dell’esclusione, della reclusione e dell’isolamento.

Una drammatica indifferenza che deve essere superata, a maggior ragione quando le stesse istituzioni non riescono ad assolvere le funzioni dichiarate, nel senso che i luoghi che segregano non funzionano, non possono rispettare il fine dichiarato della rieducazione, e arrivano piuttosto a disconoscere le stesse garanzie di solidarietà proprie di uno Stato sociale e pienamente costituzionale.

Quello delle carceri è non solo un problema dei detenuti e delle loro famiglie, degli operatori socio-assistenziali che vi lavorano e della polizia penitenziaria, quanto è piuttosto una questione che riguarda noi, chi “sta fuori”. È responsabilità dell’Ordinamento la capacità con la quale si riesce a punire il crimine e a reinserire in società chi ha commesso un reato e che, per tanto, deve ricevere una pena tendente alla sua risocializzazione, nel rispetto, però, della dignità umana. A essere giudicata, allora, è la nostra stessa civiltà giuridica; è un problema di chi sta fuori e non certo di chi dalla società è stato allontanato con una misura di segregazione.

Le carceri non sono che inesorabili luoghi di confino per persone che invece sono bisognose di risposte e alle quali, istituzionalmente, viene impedito qualsiasi progetto di recupero, di emancipazione e di riparazione. Le carceri non possono più essere riformate, vanno superate per riconoscere (anche) ai criminali il diritto alla umanizzazione della pena e alla rieducazione. Insomma, abolire il carcere! Cosa è questo? Uno slogan, una provocazione o un chiaro impegno costituzionale? È una missione difficile ma che pure deve realizzarsi.

Rispondere positivamente alla domanda retorica comporta, fra l’altro, una rivoluzione copernicana del nostro modo di approcciarci al tema della segregazione dell’altro, del diverso, dell’alienato, del deviato, … Dovremmo bandire dal nostro (fin troppo povero) vocabolario espressioni banalmente fatte passare come boutade, mentre devono essere stigmatizzate come sbagliate e fuori luogo. “Chiudiamoli dentro e buttiamo via la chiave”, “con noi al Governo introdurremo la castrazione chimica” sono espressioni connotate da violenza verbale che dimostrano come il problema, che pur è posto, non si voglia risolvere.

Abolire il carcere” comporta anche prendere consapevolezza di cosa realmente si intenda per umanizzazione della pena e rieducazione del condannato, per poter assumere la pena carceraria come extrema ratio. Lo stesso deve avvenire a maggior ragione quando chi è accusato di un crimine si trova ancora in una condizione di attesa di giudizio da presunto innocente.


“Abolire il carcere”, allora, deve significare capovolgere il rapporto fra regola ed eccezione, dove la regola continua a essere il rinvio costante e quotidiano alla sola misura carceraria.

Tale inversione dei termini è, dal 1948, un obbligo costituzionale, una missione a cui deve tendere la politica tuttama anche la magistratura, perché la finalità della pena(afflittiva e rieducativa) accetta il ricorso al carcere solo per l’inesistenza di alternative e solo per il tempo necessario.

Se è vero che le misure alternative e le pene sostitutive cercano di sfuggire alla logica del carcere, ciò di cui v’è bisogno è non solo il ricorso a queste e ad altre misure, ma soprattutto la definizione di alternative possibili definitive, che continuano a mancare da più di settant’anni, se è anche vero (come è vero) che la misura più impiegata, la più semplice e deresponsabilizzante è comunque quella che tende allareificazione della persona, che ne vìola la dignità; non può più essere consentito ridurre la persona a mera esistenza biologica, in una a-relazionalità financo con se stessa (il suicidio).

E allora bisogna ritornare alla Costituzione e non solo al suo articolo 27 (umanizzazione della pena e rieducazione del condannato) ma allo stesso articolo 13 che parla di libertà personale e dei suoi limiti. Se leggessimo con attenzione il testo costituzionale daremmo rilievo a un dato sul quale pocosi ragiona: la Costituzione non identifica la pena con il carcere. Per essa, infatti, la pena carceraria non è costituzionalmente obbligatoria; è solo una “possibilità” giuridica anche se per il nostro Legislatore essa è stata per molto tempo l’unica.

L’art. 13 della Costituzione parla di «restrizioni della libertà personale» e di «carcerazione preventiva», istituti, questi, indicati come possibili, ma solo per la necessità dell’urgenza.

E allora, se è così importante lo stato del sistema carcerarioper valutare il grado di civiltà delle nostre democrazie, non si comprende perché questo, come altri temi, non sia trattato in modo serio e maturo, ma solo con slogan ed espressioni trancianti a fini di mera e continua propaganda elettorale.

Ogni Ordinamento è tenuto, nonostante i problemi logicistici e finanziari, a organizzare il proprio sistema carcerario in modo da garantire il rispetto della dignità umana dei detenuti. Che le persone morte nel 2022 (78 uomini e 5 donne) siano un monito e non rappresentino un mero numero da consegnare agli studi di statistica. Un primato quello dello scorso anno che per altro già vacilla, se si pensa che nel momento in cui si scrive già 47 persone hanno considerato come non più accettabile e praticabile il loro futuro.

Quindi, serve una nuova politica e garanzie sensibili e attenti: da fonti giornalistiche, si ha contezza che la nuova terna che comporrà il Collegio del Garante dei detenuti proposta dal Ministro Nordio sarà formata da (tutti) uomini, sicuramente autorevolissimi, ma la cui scelta è da imputarsi più al codice Cencelli che alla ricerca del principio dell’indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani.

Certo, non è facilmente sostituibile il Presidente in uscita, l’autorevolissimo Mauro Palma; ma perché non pensare, per esempio, a Rita Bernardini, che non solo è una donna (la qual cosa è comunque da sottolineare) ma ha tutte le competenze, per altro trasversalmente riconosciute, in tema di tutela delle persone detenute?

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