sabato,Febbraio 15 2025

Reset, perché le ricusazioni degli imputati non sono andate a buon fine

La Cassazione, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati dalle difese, ha evidenziato che le procedure non sono state pienamente rispettate

Reset, perché le ricusazioni degli imputati non sono andate a buon fine

La Cassazione ha dichiarato tutti inammissibili i ricorsi presentati dalle difese in merito alla richiesta di ricusazione avanzata nei confronti del magistrato Fabiana Giacchetti, gup del processo abbreviato di “Reset“.

Qual è la procedura per la ricusazione di un giudice

Secondo la Cassazione, le procedure non sono state rispettate alla lettera. Gli ermellini infatti hanno fatto riferito alla “consolidata giurisprudenza che esclude che il difensore possa “attendere” l’esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all’esito negativo di una eventuale sollecitazione all’astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità».

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I giudici di legittimità sul punto hanno evidenziato che «affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell’invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall’art. 38 comma 1 cod .proc. pen.».

La Cassazione ha anche ribadito «che la parte ha l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente».

La procura speciale nella richiesta di ricusazione di un giudice

Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, risulta che non vi è mai stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto i difensori si sono limitati a farsi rilasciare procura speciale per la richiesta di ricusazione, che però non hanno presentato entro il termine dell’udienza ma, come rilevato dalla Corte di appello nell’ordinanza impugnata, soltanto successivamente a mezzo PEC in cancelleria, senza alcuna anticipazione formale prima della chiusura del verbale dell’udienza nel corso della quale la causa della ricusazione sarebbe insorta; né può ritenersi ritualmente presentata la dichiarazione di ricusazione da parte» di un altro imputato, «attesa l’estrema genericità della stessa».

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