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Scuola, pubblicate le graduatorie Provinciali per le supplenze. Ecco quelle su Cosenza – LA LISTA

Graduatorie definitive per le supplenze pubblicate dagli Uffici Scolastici. Attenzione agli errori comuni e alle modalità di ricorso.

Scuola, pubblicate le graduatorie Provinciali per le supplenze. Ecco quelle su Cosenza – LA LISTA

Gli Uffici Scolastici Provinciali stanno procedendo alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/26. Queste graduatorie, pubblicate in forma definitiva, sono consultabili sui siti ufficiali degli Uffici Scolastici territorialmente competenti e all’Albo di ciascuna istituzione scolastica per gli insegnamenti impartiti.

Ricorsi e Riesame in Autotutela

Secondo l’articolo 9 dell’OM 88/2024, è possibile presentare:

  1. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
  2. Ricorso Giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Sebbene la normativa non preveda la pubblicazione di graduatorie provvisorie, gli Uffici Scolastici generalmente consentono la segnalazione di eventuali difformità tra il punteggio atteso e quello assegnato dal sistema informatico. È fondamentale rispettare le tempistiche e le modalità indicate dagli Uffici per presentare eventuali osservazioni o reclami.

Errori Comuni Riscontrati nelle GPS

  1. Inserimenti Non Previsti: L’art. 5 comma 1 dell’OM 88/2024 non consente nuovi inserimenti per specifiche classi di concorso, tra cui A-29, A-66, B-01 e altre elencate nel documento originale.
  2. Mancanza del Titolo di Accesso: Questo può riguardare sia l’assenza del diploma specifico necessario per l’accesso alla classe di concorso ITP sia la mancanza dei Crediti Formativi Universitari (CFU) richiesti.
  3. Titoli Esteri Non Riconosciuti: Secondo l’Art. 7, comma 4, lettera e) dell’OM 88/2024, è obbligatorio dichiarare gli estremi di riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti all’estero. Inoltre, la domanda deve includere l’allegato obbligatorio per tali titoli (Art. 7, c. 12).
  4. Doppie Iscrizioni Non Consentite: Come stabilito dall’Art. 3, comma 7, dell’OM 88/2024, non è possibile produrre domanda per una classe di concorso se si è già inseriti a pieno titolo nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) di un’altra provincia.
  5. Mancanza di Abilitazione o Specializzazione: L’Art. 3, c. 11, lettera b) iii richiede specifiche abilitazioni o specializzazioni per l’inserimento in prima fascia.
  6. Inserimento Errato di Titoli e Servizi:
    • Lauree Triennali: Non possono essere inserite come titolo di accesso per determinate classi di concorso.
    • Servizi Svolti Senza Titolo: Inserire servizi svolti tramite MAD (Messa a Disposizione) senza il titolo richiesto può portare all’esclusione.
    • Voti Arrotondati: Non è consentito arrotondare per eccesso il voto di abilitazione dei percorsi 30 CFU.
    • Esperienze di Ricerca: Non tutte le esperienze sono equiparabili agli assegni di ricerca universitari in termini di durata e ragione giuridica.

È essenziale che gli aspiranti controllino attentamente la propria posizione nelle GPS e verifichino la correttezza dei dati inseriti, prestando particolare attenzione ai requisiti specifici e alle normative vigenti.

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