Droga a San Giovanni in Fiore, i carabinieri documentano 636 cessioni di stupefacente
Il gip di Cosenza Letizia Benigno ha seguito alcuni criteri interpretativi consolidati, specificando che la cessione a terzi della sostanza stupefacente ha sempre rilevanza penale
Secondo i carabinieri di Cosenza, nel corso dell’indagine durata diversi anni, sarebbero state documentate 636 cessioni di droga tra il 2017 e il 2025 nell’area di San Giovanni in Fiore e nei comuni limitrofi. Stupefacenti che, come scritto dalla nostra testata, provenivano da Cosenza e Crotone.
Droga a San Giovanni in Fiore, origine dell’indagine
L’attività investigativa è partita da un arresto in flagranza: un uomo fu trovato in possesso di ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina. Da quel sequestro è emerso un presunto sistema strutturato di spaccio di stupefacenti, con San Giovanni in Fiore come snodo chiave della rete di approvvigionamento e distribuzione.
Gli strumenti investigativi
L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Cosenza, si è avvalsa di intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni domiciliari, videosorveglianza e appostamenti mirati.
Le indagini hanno evidenziato l’uso di un linguaggio criptico per riferirsi a dosi, prezzi e tipologie di sostanze, e la frequenza regolare delle cessioni.
Clima di intimidazione
Durante le investigazioni, sono emersi episodi di intimidazione nei confronti di testimoni e persone informate sui fatti, anche attraverso i social network, con l’obiettivo di scoraggiare la collaborazione con le forze dell’ordine.
Gli orientamenti giurisprudenziali adottati
Nel configurare le ipotesi di reato, il gip di Cosenza Letizia Benigno ha seguito alcuni criteri interpretativi consolidati, specificando che la cessione a terzi della sostanza stupefacente ha sempre rilevanza penale, a prescindere dal quantitativo, secondo quanto stabilito dall’art. 73 comma 1-bis del DPR 309/90.
Non è esclusa la responsabilità penale anche in presenza di consumo di gruppo, se non sussistono: coinvolgimento diretto degli assuntori nell’acquisto; chiarezza sull’identità e volontà dei partecipanti sin dall’inizio; contributo economico comune all’acquisto.
Inoltre, la cessione si consuma anche senza il materiale scambio fisico della droga: è sufficiente l’accordo tra le parti. Ma non solo: la detenzione non implica il possesso fisico immediato, ma la disponibilità materiale o potenziale della sostanza. Ed ancora: le intercettazioni telefoniche, se numerose, affidabili e coerenti, possono costituire fonte esclusiva di prova anche senza il sequestro della droga.
Infine, è stata esclusa l’ipotesi di consumo di gruppo per gli spacciatori che consumano insieme agli acquirenti: la condotta di vendita rimane penalmente rilevante. Non è richiesta, per configurare il reato di offerta o messa in vendita, l’accettazione da parte dell’acquirente.
Il tema della lieve entità
Il gip Letizia Benigno ha pertanto chiarito che la lieve entità dell’illecito, ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, non può essere valutata solo sulla base del quantitativo ceduto e occorre considerare anche la sistematicità delle condotte, la struttura organizzativa, la capacità di rifornire una “piazza di spaccio” e il numero degli acquirenti raggiunti.
Nel caso di San Giovanni in Fiore, le cessioni risulterebbero frequenti, organizzate e strutturate: dunque, solo in casi residuali e circoscritti potrà essere ipotizzata la “lieve entità”. Un tema che evidentemente le difese utilizzeranno al Riesame di Catanzaro per richiedere una modifica delle esigenze cautelari, senza dimenticare che tutti si professano innocenti rispetto alle contestazioni formulate dalla procura di Cosenza, rappresentata nel procedimento penale dal pubblico ministero Giuseppe Cozzolino.