AMMINISTRATIVE 2016 | La lista dei Gentile confida nel Consiglio di Stato

L’avvocato Giovanni Spataro illustra i motivi contenuti nel ricorso e spera che l’organo collegiale faccia prevalere l’orientamento che «consente la libera espressione democratica del voto e del diritto di elettorato passivo»

Consiglio di Stato, ultimo atto. Domani dovrebbe tenersi l’udienza davanti all’organo collegiale per discutere del ricorso presentato dalla lista “Cosenza Popolare”, espressione della famiglia Gentile, che ha dato mandato all’avvocato Giovanni Spataro (nella foto in basso) di ribaltare la decisione della commissione elettorale che una settimana fa aveva ricusato la lista riconducibile al Nuovo Centrodestra. Anche Enzo Paolini rimane in trepidante attesa. «L’errore è formale, poiché i candidati nel produrre la dichiarazione attestante l’insussistenza delle ipotesi di incandidabilità hanno fatto riferimento all’articolo 58 Testo Unico Enti Locali (abrogato, ndr) anziché all’articolo 10 della Legge Severino», dice l’avvocato Spataro. «Al di là del refuso, il richiamo all’articolo 58 è in realtà un rinvio mobile: quando si fa riferimento a questa norma si fa riferimento anche a quella successiva. Lo sosteniamo ai sensi della legge Severino, ossia l’articolo 17, che dice espressamente che i richiami all’articolo 58, cioè quello erroneamente richiamato, ovunque presenti si intendono riferiti all’articolo 10 della legge Severino. È evidente che è necessario tutelare i principi del favor voti e favor partecipationis e quindi deve prevalere la sostanza sulla forma». Inoltre «la sanzione prevista dalla legge Severino, ovvero la cancellazione della lista, si ha solo nel caso in cui manca la dichiarazione prescritta dalla legge. Nel nostro caso, volendo superare il primo punto – ossia il rinvio mobile – si può affermare che la nostra documentazione era incompleta ma comunque era stata presentata». 

Richiamando il provvedimento della commissione elettorale, il legale spiega che «cozza contro i principi costituzionali e quelli di derivazione comunitaria, perché non si possono mettere sullo stesso piano al di là dei tecnicismi, chi è effettivamente incandidabile con chi non è incandidabile ma ha solo sbagliato nel fare una dichiarazione. E a riguardo è stata sollevata in ricorso anche la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge Severino». Quarto e ultimo aspetto: «In ogni caso i candidati della lista “Cosenza popolare”, prima di ricevere la comunicazione di esclusione, hanno integrato dinanzi alla commissione elettorale le dichiarazioni con il richiamo alla legge Severino così come previsto dall’articolo 33 della legge 570 del 1960 che regola la materia in questione. Il Tar della Calabria ritiene che in tema di incandidabilità non sia possibile integrare la dichiarazione. E sul punto vi sono due opposti orientamenti del Consiglio di Stato. Bisognerà aspettare lunedì per capire quale sarà l’orientamento prevalente. Quello più formalistico o quello che consente la libera espressione democratica del voto e del diritto di elettorato passivo». (redazione politica)

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