martedì,Marzo 19 2024

Curva sud “Bergamini”, revocato il primo Daspo: ecco il provvedimento

Provvedimento di revoca del Daspo applicato a uno dei 50 tifosi del Cosenza. Un’ordinanza che ribalta completamente la decisione della questura di Palermo di applicare il Daspo a 50 tifosi del Cosenza. Un’ordinanza che fa giustizia nei confronto di un tifoso, Giorgio Spagnuolo, 35 anni, a cui il tribunale di Palermo ha revocato questa mattina

Curva sud “Bergamini”, revocato il primo Daspo: ecco il provvedimento

Provvedimento di revoca del Daspo applicato a uno dei 50 tifosi del Cosenza.

Un’ordinanza che ribalta completamente la decisione della questura di Palermo di applicare il Daspo a 50 tifosi del Cosenza. Un’ordinanza che fa giustizia nei confronto di un tifoso, Giorgio Spagnuolo, 35 anni, a cui il tribunale di Palermo ha revocato questa mattina il provvedimento, grazie al ricorso presentato dall’avvocato Roberto Le Pera del foro di Cosenza. 

Il provvedimento del gip

Il giudice per le indagini preliminari Annalisa Tesoriere, letta la richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero della procura di Palermo e la memoria difensiva del tifoso del Cosenza, scrive che «dall’annotazione di polizia giudiziaria del 4 novembre 2018 non si ricava alcun elemento di collegamento “individualizzante” in ordine al possesso» degli oggetti rinvenuti sparsi tra il portabagagli e i sedili del pullman dove viaggiavano 50 soggetti, successivamente identificati, tra i quali lo stesso Giorgio Spagnuolo, in quanto il “Daspo di gruppo” prevede una condotta sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione». 

Nel caso di specie, osserva il gip di Palermo, «difetta la prova di una partecipazione attiva individuale» del tifoso «alla detenzione del materiale destinato con ogni probabilità alle azioni violente verosimilmente programmate in occasione dell’incontro di calcio, non potendo, in tal senso, rilevare una “responsabilità” collettiva». 

La memoria difensiva

L’avvocato Roberto Le Pera aveva evidenziato che «nessun tema relativo al “concorso morale” può essere giuridicamente sostenuto in assenza di elementi in grado di ascrivere all’interessato il fumus relativo al collegamento tra questi ed anche uno solo degli oggetti atti ad offendere e neppure tra il medesimo e le condotte perpetrate in Villa San Giovanni» né «non può essere richiamata la “concorsualità morale” in assenza delle condotte materiali individuate dall’articolo 6): “l’aver tenuto una condotta sia singola che di gruppo” è espressione che conserva e custodisce la ratio legis del DASPO, nel senso di non poter prescindere, qualsiasi tipo di valutazione giurisdizionale, dalla partecipazione attiva del singolo». Elementi che la questura di Palermo non poteva attribuire al tifoso e, probabilmente, neanche ad altri soggetti coinvolti nel “Daspo di gruppo”.

Una memoria difensiva di cinque pagine che ha pienamente convinto il gip a non convalidare il Daspo di gruppo al tifoso del Cosenza. Forse il primo di una lunga serie. (Antonio Alizzi)

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