Ergastolo ostativo, sbagliato tirare in ballo Falcone e Borsellino: ecco perché

Quando si parla di ergastolo ostativo ci si riferisce al particolare regime previsto nell’ipotesi in cui l’individuo sia condannato all’ergastolo per uno dei gravi delitti di cui all’art. 4-bis o.p. (tra i quali figura quello di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.) e non collabori con la giustizia ai sensi dell’art.58-ter o.p. Quest’ultima disposizione, in particolare, definisce «persone che collaborano con la giustizia» coloro che «anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati».

Il ricorso vinto da Marcello Viola

Martedì scorso, però, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’Italia alla Grand Chambre della Cedu avverso la sentenza C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia, divenuta dunque definitiva, ha ritenuto in sostanza che l’attuale disciplina dell’ergastolo ostativo risulta contraria al principio della dignità umana desumibile dall’art. 3 Cedu, in particolare nella parte in cui restringe alla sola ipotesi di collaborazione con la giustizia la possibilità per il ricorrente di accedere alla liberazione condizionale. 

Seppur si tenti, dunque, in tutti i modi di dare a questa pronuncia un effetto catastrofico sulla sicurezza nazionale, la decisione in questione non sorprende e la si aspettava da tempo. Stupisce, piuttosto, non solo la divulgazione dell’idea errata secondo cui essa renderà più semplice l’uscita dal carcere degli ergastolani che hanno commesso reati di mafia o di terrorismo, ma anche l’affermazione che renderebbe inutili anni e anni di lotta alla mafia. Sbagliato, poi, tirare in ballo i Giudici Falcone e Borsellino in modo del tutto improprio e strumentale, quando è noto non solo il loro senso di umanità nei confronti dei collaboratori di giustizia, ma anche quanto stabiliva il Decreto Legge n. 152 del 15 maggio 1991, alla cui stesura aveva lavorato proprio Giovanni Falcone.

Dopo le stragi del 1992 cambia tutto

Con questo Decreto veniva infatti introdotto l’art. 4 bis di cui tanto si discute oggi ed esso non prevedeva affatto l’esclusione dai benefici per coloro i quali non collaboravano con la giustizia: semplicemente accorciava i tempi per accedervi a chi invece decideva in senso contrario. Dopo le stragi del 1992, purtroppo, le cose sono tragicamente cambiate ed oggi si interviene su una norma che non solo estende la sua applicazione anche a chi è condannato per reati diversi, tra cui alcuni introdotti dalla c.d. “Spazzacorrotti”, ma appare palesemente incostituzionale. 

Più correttamente, dunque, la Corte ha dichiarato semplicemente non compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo quella norma di cui all’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario (e non 41 bis), non solo per l’automatismo secondo il quale gli ergastolani che non collaborano con la giustizia non possono chiedere al giudice di sorveglianza misure alternative alla detenzione, ma anche perché in tal modo si priva il magistrato del suo compito: vagliare il comportamento della singola persona nello specifico caso concreto.

La lotta alla mafia continua

Quello che si afferma in ordine al presunto annientamento di anni di lotta alla mafia non ha alcun senso logico ed è assolutamente infondato, perché il rifiuto di collaborare del detenuto non è necessariamente legato alla sua continua adesione al disegno criminale. Ci possono essere tanti motivi per cui un detenuto può decidere di non collaborare, primo fra tutti il timore per la propria incolumità o per la vita dei propri familiari.

Allo stesso modo, chi si occupa quotidianamente di fatti del genere, sa bene che molte collaborazioni sono motivate da semplice “opportunismo” e non dalla “redenzione”, possono essere fondate su argomenti completamente inventati poiché provenienti da soggetti che in realtà non sono realmente legati all’associazione o ancora addirittura nascondere un finto “pentimento” proprio per accedere ai benefici. La Cedu, dunque, spiega che non può operarsi un’automatica equiparazione tra l’assenza di collaborazione e il permanere della pericolosità sociale e censura così il comportamento dello Stato italiano che in sostanza attua un comportamento subdolo e molto simile alla tortura: se non collabori resti in carcere per sempre.

Nel merito della sentenza di Strasburgo

Posto che contrariamente al senso comune diffuso nell’opinione pubblica, che ritiene che nessuno sia effettivamente condannato al “fine pena mai”, solo alla data del 12 ottobre 2016 i detenuti italiani condannati all’ergastolo erano 1.677, di cui 1.217 sono stati riconosciuti “ostativi”, mentre solo 460  “normali”. Affinché sia rispettato il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 Cedu è necessario, pertanto, che tale pena sia riducibile de iure e de facto, vale a dire: è indispensabile che l’ordinamento assicuri un meccanismo di revisione della condanna alla pena perpetua che offra al condannato, decorso un certo e lungo periodo di detenzione, concrete possibilità di liberazione. 

Fornire prova della propria dissociazione

Compito dello Stato sarà allora quello di prevedere uno strumento che consenta al detenuto di fornire la prova della propria dissociazione anche attraverso condotte diverse rispetto a quelle di collaborazione con la giustizia. L’obbligo di prevedere un tale meccanismo non significa d’altra parte che ciascun detenuto debba ottenere la liberazione condizionale: ogni condannato deve semplicemente poter domandare la liberazione, ma non per forza ottenerla laddove il magistrato verifichi che egli costituisca ancora un pericolo per la società. Questo dato resta imprescindibile e difendere tali principi è indispensabile.

In gioco ci sono i diritti fondamentali della persona

Non si tratta di “garantismo modaiolo” (se mai può tollerarsi un accostamento del genere in uno stato Democratico e di Diritto) né di finto “progressismo”. Semplicemente le legittime esigenze di tutela della collettività e di prevenzione generale perseguite dal legislatore italiano, particolarmente pressanti dinanzi alla assoluta gravità del fenomeno mafioso, non possono spostare il discorso di una virgola e giustificare così deroghe all’art. 3 Cedu, neanche quando riguardano alcuni reati molto gravi che destabilizzano il Paese. Perché quando ci sono in gioco i diritti fondamentali della persona, la tutela della sua dignità e del senso di umanità della pena, non si può e non si deve arretrare di un millimetro, a garanzia di tutti. Neanche e soprattutto nel nome della tutela degli interessi dello Stato.

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