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Autovelox dissequestrati in provincia di Cosenza, i giudici: «Procedure rispettate»

Il ricorso presentato dalla BConsulenze prendeva in esame diversi provvedimenti, tra i quali quelli del MIT, due consulenze di parte, sentenze della Cassazione e un decreto di archiviazione del tribunale di Milano

Autovelox dissequestrati in provincia di Cosenza, i giudici: «Procedure rispettate»

Non si rileva alcun vizio procedurale nell’applicazione dello “T-EXSPEED V.2.0“, l’apparecchio rilevatore della velocità, precedentemente sequestrato dalla procura di Cosenza nei comuni di Rovito, Luzzi e San Fili. Lo scrive il tribunale del Riesame di Cosenza, nel provvedimento a firma del presidente del collegio giudicante, Paola Lucente (relatore dell’ordinanza), unitamente ai giudici Marco Bilotta e Francesca De Vuono.

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Il dissequestro è avvenuto alla luce del ricorso presentato dall’avvocato Enzo Belvedere e dallo studio legale “Walter Perrotta & Raffaella Olivito“, pool difensivo che, a corredo dell’istanza avanzata al tribunale del Riesame di Cosenza, ha depositato diverse consulente tecniche che evidenziano come la BConsulenze avesse rispettato tutte le procedure imposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al rilevamento della velocità sulle strade italiane. Nel procedimento penale tuttavia è indagato per truffa il legale rappresentante della società cosentina, con sede a Montalto Uffugo, Marco Coscarella.

Dove sono installati gli “T-EXSPEED V. 2.0”

La vicenda giudiziaria nasce tra il 26 e il 27 luglio scorso, allorquando gli agenti della polizia stradale di Cosenza avevano proceduto al sequestro preventivo d’urgenza dei dispositivi per la misurazione della velocità media denominati “T-EXSPEED V. 2.0”, installati sulla SS107 “Silana-Crotonese” ai km 41+200 e 38+200 (in uso e nel territorio del comune di Rovito), sulla SS107 “Silana-Crotonese” al chilometro 13+088 (in uso e nel territorio di San Fili) e sulla SP 234 al chilometro 14 (nel territorio di Luzzi).

Secondo gli agenti di polizia giudiziaria, coordinati dalla procura di Cosenza, tali dispositivi – prodotti dalla società Kria Srl e commercializzati dalla società LaBConsulenze – non sarebbero stati omologati con appositi decreti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò avrebbe comportato, dal loro punto di vista, la violazione dell’art. 192 comma 2 del codice della Strada. Gli investigatori, altresì, ritengono che non sia corretta l’approvazione degli apparecchi semplicemente con i “decreti dirigenziali“. Il Riesame, tuttavia, ha ritenuto fondato il ricorso della difesa.

Autovelox in provincia di Cosenza, cosa scrive il Riesame

La questione veniva posta dal momento in cui la società Kria Srl – secondo quanto emerso dalla dichiarazione di conformità del campione omologato – aveva certificato la conformità del prototipo «di un solo componente dell’apparecchiatura, nella specie dell’Unità di Ripresa, e non dell’Unità di Elaborazione, all’interno della quale è posto il software responsabile della rilevazione della velocità».

Depositato il ricorso al tribunale del Riesame di Cosenza, sezione misure reali, la difesa aveva prodotto anche una nota del Mit-Direzione Generale per Sicurezza Stradale, dell’11 novembre 2020, laddove si evidenziava come, riportandosi agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del Mit, non fosse necessaria l’approvazione dell’unità di elaborazione, alla stregua delle altre parti non essenziali delle apparecchiature. Ma non solo.

In allegato, la difesa aveva anche prodotto la consulenza tecnica a firma del prof. Umberto Spagnolini, il quale, nelle sue conclusioni, scrive il Riesame di Cosenza, «ha ritenuto che il deposito del computer industriale del T-EXSPEED V.2.0, in istanza di approvazione non fosse da ritenersi necessario. Come se tutto ciò non fosse sufficiente a provare la legittimità dell’operato societario, la difesa a fine agosto aveva depositato diversi provvedimenti di approvazione e non omologazione di apparecchi dello stesso tipo rilasciati a diverse società italiane e un provvedimento di archiviazione del gip del tribunale di Milano e varie dichiarazioni di conformità a campione depositate presso il ministero dalla società Kria».

Per questi e altri motivi infatti il Riesame di Cosenza ha ritenuto insussistente il fumus commissi delicti, rilevando che «balza agli occhi che gli addebiti e le omissioni sono attribuiti, nell’ambito dell’odierno procedimento, alla società produttrice dell’apparecchio “T-EXSPEED V.2.0“, ovvero la Kria Srl, al quale viene addebitato dalla procura di Cosenza e dal gip competente il fatto di non aver richiesto l’omologazione degli apparecchi rilevatori della velocità e di non avere depositato presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il previsto prototipo, almeno nella sua interezza, ma soltanto relativamente all’Unità di Ripresa, dotata di un autonomo numero di matricola rispetto a quella di Elaborazione».

No ad artifizi e raggiri

Seguendo però i principi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, il Riesame sostiene che «non sussistono le condotte integranti gli artifizi e i raggiri, siccome contestati, neppure a livello di astratta configurabilità». Ciò perché «l’imputazione provvisoria è stata elevata soltanto a carico del legale rappresentante della società commercializzante gli apparecchi, la BConsulenze di Marco Coscarella, senza la previsione di alcun concorso, né con la produttrice Kria, che ha posto materialmente in essere le condotte in contestazione, né eventualmente con gli Enti comunali beneficiari del reato».

«Quanto alla questione relativa alla corretta procedura da seguire, la copiosa produzione di fonti secondarie, costituite da circolari e note di chiarimento del MIt, dal parere del CSLP (numero 151) del 17 dicembre 2009, nonché dai precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, effettata dalla difesa del ricorrente, evidenzia la sussistenza di una controversa querelle circa la necessità dell’omologazione, in luogo dell’approvazione, e della equivalenza dei due provvedimenti dal punto di vista giuridico».

Sul punto il MIT, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, ha chiarito che «vi è equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale, tra i quali i sistemi di misurazione della velocità».

Il Riesame ha inoltre preso in considerazione un ulteriore parere presentato dalla difesa, ovvero la consulenza svolta, per conto della difesa, dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, il quale definisce il prototipo come «il singolo dispositivo nella sua configurazione invariante che concentra in sé le funzioni essenziali tese al rilevamento dell’infrazione», sottolineando «la non obbligatorietà del deposito dell’Unità di elaborazione, trattandosi di un elemento privo di univocità, non integrante una componente invariante del prototipo». Un parere conforme dunque a quello dato il 17 dicembre 2009 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, già richiamato nella consulenza.

Autovelox in provincia di Cosenza, le conclusioni del Riesame

Il provvedimento del Riesame di Cosenza in senso favorevole alla difesa richiama infine l’ordinanza della Cassazione, secondo la quale «le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori o tramite sistemi di autodiagnosi e che, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta alla P. A. la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento». Richiesta che la BConsulenze aveva inoltrato nel 2021 e 2022 al comune di San Fili, nel 2022 e 2023 al comune di Rovito, nonché dalla Kria Srl, relativamente al comune di Luzzi, sia per il 2022 e 2023.

In definitiva, «un eventuale errore di interpretazione della norma di legge» conclude il Riesame di Cosenza, «non potrebbe integrare gli artifizi e i raggiri richiesti dalla norma incriminatrice contestata» ed «è fuor di dubbio l’affidamento che Coscarella abbia potuto riporre nella legittimità della procedura di rilevazione della velocità, garantita dagli apparecchi commercializzati, che escluderebbe ictu oculi, anche in questa fase procedimentale, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato».

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