venerdì,Marzo 29 2024

Fatture per prestazioni inesistenti, l’abbaglio dell’Agenzia dell’Entrate

Un imprenditore era finito sotto processo perché dal 2009 al 2011 si sarebbe avvalso di fatture d’acquisto false. Ma la difesa dell’imputato ha smontato tutto l’impianto accusatorio, ottenendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste.  Fatture per prestazioni inesistenti era l’accusa contestata a un imprenditore cosentino, M. E., in quanto nella veste di rappresentante legale della

Fatture per prestazioni inesistenti, l’abbaglio dell’Agenzia dell’Entrate

Un imprenditore era finito sotto processo perché dal 2009 al 2011 si sarebbe avvalso di fatture d’acquisto false. Ma la difesa dell’imputato ha smontato tutto l’impianto accusatorio, ottenendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste. 

Fatture per prestazioni inesistenti era l’accusa contestata a un imprenditore cosentino, M. E., in quanto nella veste di rappresentante legale della Società FS srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e quella sul valore aggiunto con riguardo agli anni 2009, 2010, 2011 si sarebbe avvalso di fatture d’acquisto false.

Dall’esame della visura camerale estratta presso il Registro delle imprese di Cosenza è emerso che la società FS srl è stata costituita il 3 aprile del 2001 ed ha iniziato il 1 ottobre del 2001 l’attività di costruzione e manutenzione di gruppi di refrigerazione. La documentazione contabile e fiscale della società nel corso degli anni è stata tenuta in maniera ordinata e puntuale. La società FS srl ha sempre regolarmente contabilizzato le fatture del “GV” così come ha regolarmente annotato i pagamenti, il tutto mediante un’ordinata tenuta della contabilità e un preciso assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha sposato la tesi di operazioni soggettivamente inesistenti con riferimento ad una generalità di soggetti che hanno ricevuto fatture dal VP, senza assolutamente indicare, nel caso specifico della FS srl chi fosse il soggetto reale (fornitore) che si sarebbe schermato dietro VP, ma alludendo a comitati, cantanti e gruppi musicali, i quali tra le altre cose nulla hanno avuto a che vedere, stando a quanto descritto nelle fatture con le prestazioni pubblicitarie usufruite dalla FS srl.

E’ mancato nel caso di specie la enunciazione ed il riscontro documentale degli indizi gravi, precisi e concordanti circa l’inesistenza soggettiva della operazione, richiesti dalla Giurisprudenza UE e nazionale e manca, altresì, quell’indispensabile esposizione logica ed esauriente che consenta la chiara e completa cognizione dei fatti.

Sono mancati quegli elementi minimi per un’adeguata conoscenza delle operazioni contestate, della loro natura fittizia e del fatto che il contribuente sapesse o potesse sapere che il soggetto formalmente cedente avesse evaso l’Iva o compiuto una frode, senza necessità di altre fonti.

Nelle ipotesi di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, non si contesta che l’operazione sia avvenuta, ma solo che il soggetto che effettivamente ha erogato la prestazione, non è rispondente a quello indicato nelle fatture.

In casi simili a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che l’onere probatorio resti a carico della Amministrazione, la quale deve dimostrare la fittizietà delle operazioni fornendo prova certa e diretta che l’operazione non è mai stata posta in essere, nonché che il contribuente sapeva di partecipare ad una frode organizzata dal fornitore.

L’avvocato Angelo Nicotera, difensore dell’imputato, ha dimostrato la effettiva sussistenza delle operazioni commerciali indicate in fattura attraverso prove testimoniali e con l’ausilio dal consulente tecnico della difesa, dr. Alfredo Casaula, ha ottenuto la pronuncia assolutoria con la formula “il fatto non sussiste” dal giudice monocratico di Cosenza Claudia Pingitore.

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