sabato,Maggio 18 2024

«Ecco perché le intercettazioni di Tursi Prato non sono utilizzabili»

Ecco il provvedimento del tribunale collegiale di Salerno che dichiara nulle le intercettazioni trasmesse dalla procura di Catanzaro alla Dda di Salerno.

«Ecco perché le intercettazioni di Tursi Prato non sono utilizzabili»

Un’ordinanza importante, quell odierna, del tribunale collegiale di Salerno che, come anticipato dalla nostra testata (LEGGI QUI), ha dichiarato nulle le intercettazioni inviate dalla procura antimafia di Catanzaro ai magistrati della Dda di Salerno, relativamente all’inchiesta “Genesi”. Si tratta dell’indagine contro il giudice sospeso della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, che vede coinvolti anche il medico in pensione dell’Asp di Cosenza, Emilio Mario Santoro, l’ex consigliere regionale Pino Tursi Prato, l’avvocato Francesco Saraco e altre persone accusate, a vario titolo, di aver provato a pilotare sentenze penali e tributarie.

La premessa del collegio giudicante del tribunale di Salerno

Il collegio giudicante, presieduto dal presidente Paolo Valiante (giudici a latere Maria Lamberti e Rosaria De Luca) scrive che «risultano, allo stato, pertinenti e rilevanti ai fini del decidere ex art. 190 c. p. p. le richieste di prova dichiarative e documentali articolate dalle parti, con le precisazioni e nei limiti che seguono». L’eccezione preliminare, prima dell’apertura dell’istruttoria dibattimentale, era stata avanzata dagli avvocati Cataldo Intrieri, Franz Caruso e Michele Filippelli, difensori di Pino Tursi Prato. 

«Come noto, le SS. UU. penali (sezioni Unite della Cassazione, ndr) con sentenza n. 51 del 2020 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito all’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso ex art. 270 cpp, consacrando il principio secondo cui il divieto di cui alla citata disposizione non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cpp a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempre che risultino ascrivibili ai limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 cpp». Ed invero, le Sezioni Unite della Cassazione, riprendendo in parte l’orientamento sostanzialità e facendo leva sul concetto di “unitarietà” del reato e non anche del procedimento, hanno escluso l’utilizzabilità delle captazioni disposte in altri procedimenti, laddove la connessione risulti meramente investigativa o probatoria ex art. 371 co 2 lett. b) e c) cpp. Ne consegue che, fermo restando l’acquisizione della notitia criminis, non potranno essere utilizzati gli esiti di intercettazioni captate in un originario procedimento unitario, qualora non ricorrano le ipotesi della connessione di cui all’art. 12 cpp». 

Le eccezioni sollevate dalla difesa di Pino Tursi Prato

«Nel caso di specie, dall’analisi dei decreti di autorizzazione prodotti dal pm, si evince che i titoli di reato in relazione ai quali erano state autorizzate le intercettazioni dal gip di Catanzaro nell’ambito del p. p. 6959/2015 – 21 RGNR e 8059/2015 RG Gip, concernevano ipotesi di cui agli art. 416 bis cp e 323 cp relative a presunti abusi d’ufficio collegati ad aggiudicazioni di appalti indetti da enti pubblici territoriali calabresi. Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e visionata dal collegio al solo fine di decidere le eccezioni sollevate, non si ravvisa tra il procedimento originario e quello odierno alcuna delle ipotesi di connessione ex art 12 cpp rispetto al reato di corruzione in atti giudiziari; ed invero, non appare sufficiente la mera identità dei soggetti coinvolti nei distinti procedimenti, in quanto svincolata da una connessione oggettiva dei reati contestati». 

«A tal proposito, basti osservare che invece, alla luce degli atti esibiti, non è individuabile, rispetto ai reati diversi contestati nei due procedimenti, la preesistenza di un programma criminoso, di cui le violazioni costituiscano attuazione, in quanto prefigurate ab origine dall’agente, sin nelle loro caratteristiche essenziali, come elementi costitutivi di un piano unitario. Né si può dire che i reati per cui si procede innanzi a questa autorità giudiziaria siano commessi per eseguire o per occultare quelli per i quali erano state disposte le intercettazioni nel primo procedimento. Tra l’altro, lo stesso ufficio di procura di Salerno già nella prima richiesta di intercettazione, depositata l’8 novembre del 2018 nell’ambito del procedimento 6695/2018-21 RGNR, evidenziava che le captazioni acquisite nei procedimenti di Catanzaro non erano utilizzabili, ma costituivano una ulteriore notitia criminis, legittimamente acquisibile, oggi anche alla luce del punto n. 7 della motivazione delle SSUU penali n. 51/2020». 

Ecco le intercettazioni escluse dal processo “Genesi”

«Tale assunto è stato condiviso dal gip di Salerno, che con decreto depositato il 16 novembre 2018, autorizzava l’autonoma attività di intercettazione, dando atto “dell’inutizzabilità delle intercettazioni autorizzate in altro procedimento dal gip di Catanzaro ex art. 270 comma 1 cpp”». Per questo motivo il tribunale collegiale di Salerno «dichiara l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria di Catanzaro nel p. p. n. 6959/2015-21 RGNR, contrassegnate dai numeri .79/2017 RIT, 120/2017 RIT e 395/2018 RIT». 

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