mercoledì,Dicembre 4 2024

‘Ndrangheta, no al ne bis in idem per il capo degli “zingari” Francesco Abbruzzese

La difesa del boss di Cassano Ionio aveva sollevato una questione tecnica relativa al processo "Tamburo" e ad altre contestazioni di associazione mafiosa

‘Ndrangheta, no al ne bis in idem per il capo degli “zingari” Francesco Abbruzzese

Al boss del clan degli “zingari” di Cassano Ionio, Francesco Abbruzzese, alias “Dentuzzo”, la Cassazione ha confermato la condanna a sette anni per associazione mafiosa. L’esponente di vertice della ‘ndrangheta cosentina aveva chiesto il riconoscimento del ne bis in idem in relazione alla contestazione di 416 bis, già sollevata, a dire del ricorrente, nel processo “Tamburo“, dove davanti al tribunale di Castrovillari, era stato riconosciuto colpevole mentre nel procedimento in corso a Cosenza – quello contro Ettore Lanzino e soci – aveva ottenuto una sentenza d’assoluzione. Gli avvocati di Francesco Abbruzzese, dinanzi agli ermellini, avevano posto una serie di questioni circa le accuse mosse a “Dentuzzo” in due procedimenti separati ma dal contenuto univoco.

A Castrovillari infatti Francesco Abbruzzese rispondeva del reato di associazione mafiosa per aver promosso e organizzato e diretto, unitamente a Damiano Pepe e Salvatore Di Cicco, l’associazione di tipo mafioso armata operante nel territorio di Cassano Ionio e territori limitrofi, in accordo con le organizzazioni mafiose presenti in altre zone, al luglio 2002.

Nel caso in esame, invece, si discuteva di una consorteria mafiosa nata sul finire degli anni “novanta” del secolo scorso nel territorio di Cassano Ionio grazie ad un accordo tra il gruppo degli zingari di Cassano, capeggiati da Francesco Abbruzzese, e i fratelli Edoardo e Damiano Pepe. «Tra le due associazioni è palese la diversità strutturale, territoriale, soggettiva e oggetti: del reato non è mai emersa nei distinti procedimenti alcuna interferenza» ha scritto la Cassazione.

Gli ermellini, nelle motivazioni depositate il 23 dicembre 2022, hanno aggiunto che «il quadro probatorio è rafforzato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Pasquale Perciaccante, Carmine Alfano e Vincenzo Curato, la cui credibilità è indubbia. Si tratta di dichiarazioni accusatorie intrinsecamente credibili e reciprocamente riscontrate, che hanno riconosciuto in Francesco Abbruzzese il capo del locale di Cassano, ricostruendo al contempo alcuni specifici fatti, anche omicidi, che hanno trovando definitiva conferma».

Rispetto ai motivi di ricorso presentati dalla difesa, la Cassazione ha ritenuto di non accogliere le doglianze di Francesco Abbruzzese in quanto «la questione dell’esistenza o meno del divieto del bis in idem è stata già affrontata e definitivamente risolta dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio del 14 dicembre 2018. Con quella pronuncia è stata esclusa la sovrapposizione, ora invece riproposta, tra l’imputazione del presente giudizio e l’imputazione che ha formato oggetto del processo cosiddetto Tamburo».

«Si è espressamente affermato che di sovrapposizione non può dirsi non solo per la differente struttura delle due associazioni, ma anche perché, come si è visto, Abbruzzese non era riuscito ad entrare in quella promossa dal gruppo di Cosenza; il riferimento all’associazione di Cassano Ionio era soltanto incidentale e serviva per qualificare la figura di Abbruzzese e attribuirgli il “titolo” in base al quale egli chiedeva di collaborare con il gruppo di Cosenza: ma in nessun modo la struttura e le attività criminali dell’associazione di Cassano Ionio erano oggetto dell’imputazione».

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