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Longobardi, inammissibili i ricorsi della procura per due indagati

Inammissibili i ricorsi contro Mario Veltri e Donatella Attanasio. Le indagini riguardano il comune di Longobardi: cosa dice il Riesame.

Longobardi, inammissibili i ricorsi della procura per due indagati

La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla procura di Paola, nei confronti di Mario Veltri e Donatella Attanasio, entrambi indagati in un’inchiesta che porta dritti a Longobardi, comune della Costa tirrenica cosentina. L’ufficio inquirente, coordinato dal procuratore capo, Pierpaolo Bruni, aveva presentato reclamo avverso l’ordinanza del tribunale del Riesame di Catanzaro, che, accogliendo le istanze difensive degli avvocati Roberta Provenzano e Francesco Santelli, aveva revocato la custodia in carcere per Mario Veltri, a cui rimaneva comunque la misura cautelare dell’obbligo di firma per un capo d’imputazione, e gli arresti domiciliari per Donatella Attanasio, accusata di corruzione come il marito.

Secondo la procura di Paola, infatti, Mario Veltri e Andrea Amendola, avrebbero minacciato una donna affinché non si candidasse alle elezioni comunali del 2019 con Nicola Bruno, uscito perdente dalla sfida con Giacinto Mannarino. La persona offesa, rifiutandosi di ascoltare le parole di Amendola, decise di candidarsi ugualmente, conquistando 50 preferenze. 

Quali sono le accuse

Per Donatella Attanasio, invece, gli inquirenti tirrenici avevano prospettato l’ipotesi di corruzione (contestata anche al marito), perché un imprenditore doveva versare una somma di denaro a titolo di oneri concessori e si era rivolto all’allora consigliere comunale di Longobardi «nella speranza di ricevere un aiuto per una riduzione di tali oneri», cifra rideterminata poi da 940 euro a 670 euro. L’imputazione, arricchita da captazioni e ulteriori accertamenti investigativi, dimostrerebbe – a parere del Riesame – che i due si sarebbero prodigati «per ottenere un conteggio degli oneri concessori più favorevole», relativamente anche a un secondo soggetto. Tutto ciò per «ottenere in cambio un vantaggio elettorale». Quindi, secondo il Riesame, emerge «una correlazione tra il pagamento degli oneri tramite bollettino e il ritiro della tessera elettorale». 

Il Riesame tiene conto delle controdeduzioni difensive

Nella faccenda giudiziaria, però, entra in campo anche la consulenza della procura di Paola che in fase di indagine aveva riscontrato un errore nel calcolo dei costi di costruzione rispetto ai quali era stata applicata dal tecnico competente una riduzione del 50% anziché del 30% come previsto ai sensi della L. R. n. 6 del  1997. Sul punto, però, il Riesame ha tenuto conto delle controdeduzioni difensive, secondo cui «la riduzione del 50% applicata agli oneri di urbanizzazione non sarebbe errata, atteso che trattasi di domanda di condono presentata nel 1986» e che la legge regionale del 1997 «si applica esclusivamente alle domande di condono di cui all’art. 39 l. 25.12.1994 n. 724 che non riguarda il caso di specie». Corretta dunque sia la prima sia la seconda domanda di condono «poiché troverebbe applicazione la delibera del consiglio comunale di Longobardi» del 31 maggio 1980 e «la legge regionale n. 25» del 1985.

Per questo motivo, il Riesame ha ritenuto le articolazioni difensive «idonee quantomeno a porre in discussione la ritenuta illegittimità del calcolo operato nella determinazione degli oneri concessori, risultando non pacifica, alla luce di un confronto tra le due consulenze, l’individuazione dell’esatto regime normativo in concreto applicabile». Aspetto dunque che sarà approfondito, eventualmente, durante l’istruttoria dibattimentale. Tuttavia, il Riesame non ha lesinato critiche verso le condotte dei due indagati, rilevando che gli interventi in favore dei due soggetti interessati al condono rientrano in «scambi di favori finalizzati al sostegno elettorale». 

Chiuse le indagini su Longobardi

In conclusione, il Riesame esclude la corruzione per atti contrari ai propri doveri d’ufficio, ma inquadra «al massimo» i fatti nel reato di corruzione elettorale (ex art. 86 co.1 e 2 dpr 570/1960). Nelle motivazioni, infatti, il Riesame ritiene che Donatella Attanasio non abbia, «in forza alla sua posizione di consigliere comunale, esercitato i propri poteri istituzionali connessi alla funzione per incidere o condizionare l’operato» del dirigente materialmente preposto al calcolo degli oneri, ma «si è attivata informalmente avvalendosi anche delle conoscenze del coniuge Veltri». A quest’ultimo, infine, rimane la contestazione relativa alla tentata estorsione in concorso con Andrea Amendola. La procura di Paola, dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.

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