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“Malarintha”, l’inchiesta sul comune di Rende perde pezzi. Non validi alcuni atti d’indagine

Il gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha sciolto la riserva sulle eccezioni presentate dalle difese. Nel procedimento penale sono coinvolti, tra gli altri, l'ex sindaco Marcello Manna e altri amministratori dell'epoca

“Malarintha”, l’inchiesta sul comune di Rende perde pezzi. Non validi alcuni atti d’indagine

L’inchiesta sul comune di Rende, denominata “Malarintha“, perde pezzi. Il gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha assunto una decisione importante in udienza preliminare. Alcuni atti di indagine non sono inutilizzabili e riguardano diversi capi d’imputazione. Il motivo risiede nel fatto che, secondo le difese, mancavano i decreti per le proroghe delle indagini. Eccezione che ha condiviso il gup, tranne nei casi riguardanti la connessione tra vari procedimenti penali. Buona parte delle intercettazioni sono quindi salve.

Il provvedimento che conclude una fase preliminare molto travagliata prevede le seguenti determinazioni:

  • «Posizione di Marcello Manna (difeso dagli avvocati Nicola Carratelli e Giandomenico Caiazza): l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con RIT 181/19 per mancanza del verbale di ascolto e trascrizione di PG si fonda sulla rilevata divergenza tra il verbale di PG depositato in Procura in data 4.4.2019 e quello allegato alla lettera di trasmissione acquisita al fascicolo processuale. In relazione a tale divergenza la annotazione di PG- NOR del1’8.3.23 spiega in modo esaustivo, e insuscettibile di contestazione quale atto pubblico fidefacente, che esiste in relazione ai verbali di ascolto un doppio originale, circostanza che ben spiega pertanto le rilevate discordanze oggetto della allegata consulenza di parte. L’eccezione deve quindi essere rigettata.

    Quanto alla eccezione di inutilizzabilità di atti di indagine successivi al decorso di mesi sei dalla data del 15.5.2019 si rileva come in data 29.7.2021 la iscrizione nei confronti del Manna sia stata aggiornata, riqualificando il reato da art. 56-353 commesso in data 2.4.2019 ad art. 110-353 cp. commesso il 4.9.2019. Il che implica che il tentativo di frode in pubbliche forniture per cui si indagava in data 15.5.2019 veniva riqualificato nel luglio 2021, senza alcuna influenza di tale attività del PM in ordine al termine delle indagini preliminari, che deve quindi considerarsi sempre 4 decorrente dal 15 .5.2019. Ne consegue che sono inutilizzabili rispetto al capo 23 gli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del suddetto primo termine. Di contro non si pone il problema della connessione tra il delitto tentato datata 2.4.19 per il quale sono state disposte le intercettazioni e il delitto consumato in data successiva, trattandosi dello stesso fatto storico rispetto al quale all’ipotizzata ideazione segue una effettiva consumazione, con conseguente inapplicabilità del divieto di utilizzazione di cui disposto dell’art. 270 cpp, per come interpretato dalle Sezioni Unite sentenza Cavallo e per come sopra chiarito in ordine al concetto di connessione oggettiva e sostanziale tra fatti di reato. L’eccezione deve pertanto essere disattesa.
  • Posizione di Francesco Minutolo (avv.ti Facciolla e Muscatello ). Quanto alla eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla prima scadenza del termine delle indagini preliminari per assenza di richieste-decreti di proroga ex artt. 406 cpp, allega la Difesa i provvedimenti di iscrizione del 12.12.2018, 16.1.2019 e 15.5.2019. Si evincono invero dagli atti ulteriori provvedimenti di iscrizione rispetto ai quali, in assenza di addotte ragioni di illegittima iscrizione ovvero di riqualificazione di iscrizioni precedenti, deve ritenersi infondata sia la eccezione sollevata rispetto alla scadenza del termine sia la eccezione correlata afferente la inutilizzabilità della consulenza a firma dell’ing. Risoli, quale atto di indagine che si asserisce depositato dopo la scadenza di un termine delle indagini preliminari mai prorogato.

    Se si considera infatti l’ultima iscrizione relativa all’indagato oggi imputato, datata 24.7.2021, la relazione depositata dal consulente del PM appare oltremodo tempestiva e quindi utilizzabile. Relativamente alla eccezione concernente l’illegittima ammissione dell’incidente probatorio, in quanto disposto dopo la chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 392 II co cpp deve in effetti rilevarsi come il GIP nell’ordinanza ammissiva, pur menzionando il rischio di dispersione della prova con riferimento alle opere oggetto di perizia concernenti l’appalto viale Giardini Villaggio Europa, di fatto ammetteva la richiesta del PM formulata ai sensi dell’art. 392 co II cpp. Trattasi tuttavia di circostanza che, per le ragioni spiegate in premessa, non è idonea a determinare alcuna forma di inutilizzabilità degli esiti dell’incidente probatorio, che potranno sempre essere rinnovati, modificati, integrati in future sedi processuali fino alla pronuncia della sentenza. L’eccezione deve quindi ritenersi infondata.

    Relativamente alla eccezione di inammissibilità dell’incidente probatorio ai sensi dell’art. 398 cpp (per avere il Giudice non circoscritto l’oggetto della prova anzi per averlo limitato ai soli atti di indagine senza accogliere le richieste della Difesa di estensione dei poteri di accesso del Perito ad atti diversi, ovunque reperibili, da quelli depositati dal PM o dalle Difese) si osserva come da un lato il quesito posto dal Giudice al perito sia assolutamente chiaro, così circoscrivendo l’oggetto della di lui attività e come, dall’altro, il GIP non abbia limitato i poteri di accesso-esame del perito ai soli atti acquisiti dal PM ma lo abbia esteso, o meglio non escluso, anche con riferimento a quelli eventualmente prodotti dalle difese. La circostanza che il Giudice abbia invece escluso la facoltà del perito di accedere e ricercare atti diversi (presso l’albo pretorio piuttosto che presso il comune di Rende) costituisce semmai una ragione di non esaustività della espletata perizia, che, come sopra detto rispetto alla eccezione che precede, rende tale attività integrabile, qualora se ne ravvisi la necessità, in future sedi processuali.

    Quanto ai profili di inutilizzabilità per violazione degli artt. 329 e 359 cpp (violazione dell’obbligo di segretezza per avere il consulente del PM avuto accesso al compendio intercettivo), si rileva invece come la violazione del segreto non comporti sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine e che, in via ancora più assorbente, il consulente del PM è, in quanto ausiliario, facultato all’accesso agli atti quand’anche coperti da segreto investigativo. L’eccezione deve pertanto essere rigettata. Risulta invece accoglibile la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni espletate nei RIT 17 /19 e 90/19 rispetto a delitti diversi da quello di cui al capo 4 che afferiscono a lavori urgenti in contrada Cutura, località Piana Monello via Piemonte e pulizia fiume Surdo.

    Sulla scorta di quanto sopra premesso, gli esiti delle disposte intercettazioni nei due citati RIT non possono porsi in relazione oggettiva e sostanziale con tutti i possibili delitti commessi dal Minutolo quale dirigente del settore tecnico manutentivo del comune di Rende, perché tale giudizio implicherebbe una sorta di autorizzazione in bianco, di carattere esplorativo, rispetto ad ogni possibile condotta dallo stesso commessa. Gli esiti delle intercettazioni di cui ai citati RIT pertanto dovranno essere considerati inutilizzabili per reati diversi dal capo 4 iscritti prima del 31.8.2020 ed anche per i reati iscritti dopo il 31.8.2020, qualora detti reati non rientrino nell’elenco di cui all’art. 266 comma 2 bis cpp.
  • Posizione di Arena Rita (avvocato Franco Locco): Si fa rinvio alle motivazioni già rese rispetto alle eccezioni afferenti l’espletamento dell’incidente probatorio ad indagini preliminari scadute e rispetto alla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte nel rit 90/19 in ordine all’accertamento di reati diversi, evidenziandosi sin d’ora che i capi 30 e 31 contestati alla Arena sono stati iscritti il 27.7.2021 e afferiscono a condotte poste in essere fino al dicembre 2020 di talchè gli elementi emersi con rit 90/19 erano da un lato certamente utilizzabili per procedere a nuove iscrizioni.

    La disciplina applicabile ad essi è, nel caso di specie, quella del nuovo disposto dell’art. 270 cpp, con conseguente utilizzabilità dei relativi esiti per la prova di fatti di reato contro la pa punibili con pena in inferiore nel massimo a 5 anni quale è l’art. 356 cp, non anche l’art. 476 cp pure attribuito alla imputata. L’eccezione si accoglie pertanto nei termini indicati. Quanto alla eccezione relativa alla nullità degli atti di incidente probatorio in quanto sarebbe lo stesso stato ammesso per fatto diverso da quello per il quale è avvenuto rinvio a giudizio, si osserva come la diversità, in quanto correlata alla mera eliminazione dell’art. 11 O cp per effetto dell’operato stralcio nei confronti di coindagati, risulti irrilevante a fini di esercizio del diritto di difesa, con conseguente infondatezza della sollevata eccezione.
  • Posizioni di Aceto, Sorrentino e Cristaudo (avvocati Antonio Quintieri e Gianluca Garritano): Quanto alla eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per mancanza di proroghe successive alla prima iscrizione, si rileva come tale eccezione debba confrontarsi, anche in questo caso, con le plurime iscrizioni avvenute nei confronti dell’indagato in data 23.5.19, 19.10.19, 29.12.20, 29.7.21 nonché 27.7.21.

    Delle citate iscrizioni solo l’ultima reca la distinzione tra iscrizioni che sono mera riqualificazione-modifica di precedenti, rispetto alle quali valgono pertanto i termini di indagine delle iscrizioni pregresse, e i cosiddetti “aggiornamenti“, termine impropriamente usato dal PM per indicare le nuove iscrizioni, come pare evincersi dalla motivazione del decreto di iscrizione del 27.7.2021 ove il PM esplicita che “tutte le volte in cui non si specifica che trattasi di modifica-qualificazione, la iscrizione è da intendersi come nuova”. L’eccezione deve pertanto accogliersi nei termini indicati.

    Quanto alla eccezione di inutilizzabilità degli esiti del RIT 90/19 disposto in relazione all’art. 355 cp ed utilizzato nei suoi esiti per il reato di cui all’art. 356 cp oggi contestato al capo 4, deve tale eccezione essere invece disattesa, trattandosi del medesimo fatto storico diversamente qualificato in termini giuridici.

    Quanto infine alla eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte con decreto GIP dell’ 1.2.2019 per essere la motivazione fondata su elementi tratti da un procedimento diverso e per essere la stessa insufficiente ed inidonea, deve rilevarsi come le motivazioni sulla scorta delle quali il GIP ritiene, in termini generali, sussistente la gravità indiziaria non devono evidentemente derivare dallo stesso procedimento per il quale l’indagato risulta iscritto nel registro notizie di reato ma possono derivare da qualsiasi elemento idoneo, ritenendosi in tal caso immune da vizi la motivazione in tal senso addotta dal GIP a giustificazione del fumus boni iuris del delitto per il quale la intercettazione venne disposta.
  • Posizione di Cesare Floro (avvocati Antonio Gerace e Luchetta): si fa rinvio alle motivazioni già rese rispetto alle eccezioni sollevate dagli avvocati Muscatello, Facciolla e Garritano, cui il difensore si è riportato, con la seguente necessaria specificazione: al Florio si contestano i capi 46 e 51-52, rispettivamente afferenti i reati di cui agli artt. 479-476 cp e 316 bis cp.

    Per il reato di cui all’art. 476-479 cp la iscrizione risale al 27.7.2021, come da provvedimento di riqualificazione dell’ 11.2.2022, mentre per l’art. 316 bis la iscrizione è del 29.7.21 in prima ed unica battuta. Ne consegue la decorrenza dei termini di indagine dalle indicate date, con la precisazione che gli esiti delle disposte intercettazioni, ai sensi dell’art. 270 cpp, sono assoggettati alla nuova disciplina del citato articolo ossia risultano gli esiti delle intercettazioni disposte in relazione ad un reato utilizzabili anche per la prova di reati diversi a condizione che rientrino nei limiti i cui all’art. 266 comma 1 bis cpp. L’eccezione va accolta quindi nei termini indicati.

    Anche per la posizione degli imputati Angelo Alò (avvocato Pugliese), Giuseppe Rende (avv. Dorothy De Cicco) e Danilo Luca Borrelli, Franco Borrelli e Tecnoimpianti CRE srl (avvocato Vincenzo Adamo) si fa rinvio alle considerazioni già svolte, essendosi i rispettivi Difensori riportati alle eccezioni sollevate dalle precedenti difese».

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