martedì,Maggio 21 2024

Concessione interrotta al Marco Lorenzon di Rende: «Lunga serie di violazioni»

I commissari: «La natura e l’entità delle violazioni di legge accertate denotano una condizione di agevolazione e di assoggettamento dell’Amministrazione Comunale»

Concessione interrotta al Marco Lorenzon di Rende: «Lunga serie di violazioni»

Lontani i tempi in cui il Rende lottava per la promozione in Serie B e la squadra allenata da Brunello Trocini sbancava il Marulla di Cosenza per 3-0. Quella stagione, il 2017-2018, resta probabilmente il punto più alto toccato dal sodalizio biancorosso. Un modello, insomma, per tutte quelle società calabresi che sognavano in grande. Il club biancorosso contava anche su una concessione di 9 anni (prorogabili su richiesta) dello Stadio Lorenzon stipulata dal presidente Fabio Coscarella con l’amministrazione comunale, concessione che ieri è stata rescissa dalla terna commissariale.

Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini, richiamano le relazioni del Prefetto e del Ministero dell’Interno secondo cui «emerge la sussistenza di plurime illegittimità e di mala gestio amministrativa, da considerarsi – sotto diversi profili- sintomatiche e correlate anche da fenomeni di infiltrazione e di condizionamento sugli organi comunali da parte della criminalità organizzata». Poi ancora: «La natura e l’entità delle violazioni di legge accertate denotano una condizione di agevolazione e di assoggettamento dell’Amministrazione Comunale».

I commissari hanno ravvisato una serie di irregolarità in base alle quali sono giunti alla conclusione di rescindere la concessione. In primis l’illegittimità dell’affidamento diretto e violazione delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici. Questo perché l’assegnazione di un bene pubblico in favore di un privato, può avvenire solo a seguito di un procedimento di evidenza pubblica mediante gara aperta. «La violazione di tali norme di primaria importanza – si legge nella delibera – appare aggravata nel caso di specie dal tentativo di eluderne l’applicazione attraverso l’improprio richiamo nella delibera di affidamento diretto (“opera pubblica realizzata a spese del privato”)».

Il Legislatore ha poi individuato nell’equilibrio economico-finanziario del rapporto contrattuale che si instaura con il concessionario un presupposto indefettibile per la corretta allocazione del rischio d’impresa che vi è connaturato. «In questo quadro – dicono i commissari – la fissazione di un termine di durata contrattuale di nove anni, estensibili ad ulteriori nove, (per 18 anni complessivi) risulta completamente sganciata dai criteri di cui al ridetto art. 168 e appare, sotto altro profilo, gravemente dannosa per la Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che è stata prevista, a favore della concessionaria, una totale esenzione dal pagamento di un canone concessorio. Per gli stessi motivi non trova alcuna giustificazione plausibile la norma di cui all’art. 9 dell’allegato contratto in forza della quale l’amministrazione comunale si è accollata l’onere della manutenzione straordinaria dell’impianto pur a fronte di una concessione di così lunga durata quasi ventennale e, quindi, di una prospettiva di guadagno di lungo periodo. Né può giustificarsi, infine, la previsione di una totale esenzione dall’onere di pagamento – anche – di un canone locativo per l’utilizzo della struttura prevista a favore del concessionario in chiara violazione delle norme recate dal comunale».

Giuffrè, Correale e Albertini parlano inoltre della «mancata previsione di un canone concessorio, con danno per la Pubblica Amministrazione e corrispondente ingiusto profitto per il privato concessionario. Violazione delle norme in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici». In sintesi, per loro «non era possibile alcuna operazione di scomputo per il semplice fatto che la convenzione stipulata fra l’ente e l’impresa concessionaria prevedeva una totale e ingiustificata esenzione dall’obbligo di pagamento del corrispettivo per l’utilizzo della struttura, ciò in evidente e chiara violazione della norma regolamentare sopra richiamata (art. 4 del regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi)».

Nella delibera, inoltre, si fa riferimento anche «all’incompetenza assoluta della Giunta Comunale», «all’omessa determinazione del valore della concessione», alla «mancata previsione dei requisiti generali, e di idoneità tecnico – professionale ed economico – finanziaria», alla «mancata verifica dei requisiti di ordine generale», «all’omessa richiesta dell’informazione antimafia», «all’omesso controllo sull’impresa che ha provveduto all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della struttura, alla «mancata produzione/ assenza degli atti di contabilità dei lavori», «all’omessa acquisizione del CIG e violazione delle norme in tema di tracciabilità die flussi finanziari», alla «mancata acquisizione di alcune delle polizze assicurative prescritte nel capitolato d’oneri prima della stipula del contratto per l’affidamento del servizio di gestione» e «all’omesso pagamento delle utenze e elusione della Tari».

Inoltre, lo stadio Lorenzon di Rende risulta privo di una certificazione di agibilità. «Non è mai stato rilasciato il certificato di agibilità dell’impianto, che è stato, pertanto, esercito in assenza di qualsiasi attestazione circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico» dice la terna commissariale che ribadisce come appaia «del tutto evidente che non è in alcun modo prospettabile la proroga di ulteriori nove anni nei termini di cui alla concessione, essendo evidente che essa risulta priva di qualsiasi legittima giustificazione e costituirebbe la prosecuzione di un affidamento diretto senza gara, con aggravamento dei danni ingenti arrecati alla Pubblica Amministrazione per le ragioni già esposte».

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