mercoledì,Maggio 8 2024

Prescrizione, una riforma pericolosa per uno Stato “civile”

Dal prossimo 1° gennaio l’estinzione del reato per decorrenza termini verrà abolita una volta emessa la sentenza di primo grado, che si tratti di condanna o di assoluzione. Una legge contro la cui promulgazione ben oltre 150 Accademici di tutte le Università italiane, tra cui docenti di diritto costituzionale, di diritto penale sostanziale e processuale, nonché

Prescrizione, una riforma pericolosa per uno Stato “civile”

Dal prossimo 1° gennaio l’estinzione del reato per decorrenza termini verrà abolita una volta emessa la sentenza di primo grado, che si tratti di condanna o di assoluzione. Una legge contro la cui promulgazione ben oltre 150 Accademici di tutte le Università italiane, tra cui docenti di diritto costituzionale, di diritto penale sostanziale e processuale, nonché Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale si sono mossi sottoscrivendo, nel dicembre 2018, un appello al Presidente della Repubblica, segnalandone i gravi profili di incostituzionalità. Ma perché tutti gli operatori del diritto sono preoccupati per questa riforma?

Cos’è la prescrizione?

La prescrizione è un istituto giuridico che, in campo penale, prevede in sostanza la non perseguibilità di un reato, dopo un certo lasso di tempo fissato dalla legge, perché viene meno l’interesse dello Stato a punire una determinata condotta commessa troppo tempo addietro. È da tener presente che non tutti i reati possono essere prescritti (come ad esempio il reato di omicidio) e che i termini della prescrizione sono molto differenti e già opportunamente sufficientemente lunghi per i reati di maggior allarme sociale: l’associazione di stampo mafioso e quella per agevolare l’immigrazione clandestina si prescrivono in 30 anni, la corruzione in 12 anni e 6 mesi, l’omicidio colposo sul lavoro in 17 anni e 6 mesi, l’omicidio stradale in 17 anni e 6 mesi (45 se plurimo), l’inondazione, frana o valanga in 15 anni, il furto aggravato in abitazione in 12 anni e 6 mesi, la rapina aggravata in 25 anni, i maltrattamenti in 17 anni e la violenza sessuale su minore in circa 60 anni.

La ratio legis della prescrizione è, pertanto, strettamente collegata ai principi cardine del processo penale, non solo perché allungare troppo i tempi processuali renderebbe anche inutile l’eventuale applicazione della pena in caso di condanna, ledendo il principio della rieducazione sancito  dalla Costituzione, ma perché fissare un “termine di scadenza” impedisce che i processi possano durare in eterno, garantendo ad ogni imputato il diritto ad un equo processo in tempi ragionevoli e salvaguardando allo stesso modo l’efficacia dell’azione penale e l’esercizio del diritto di difesa.

I dati più importanti

Posto che quello della prescrizione è in ogni caso un fenomeno in diminuzione dal 2017, chi ha vissuto una qualche esperienza diretta con le aule di giustizia sa come – secondo i dati statistici – il 70% delle prescrizioni maturino nel corso delle indagini preliminari e che, comunque, una percentuale di tempo analoga si consuma quando il fascicolo è nella disponibilità del PM ed il processo ancora non è iniziato.

Inoltre, mentre ogni eventuale richiesta di rinvio (per legittimo impedimento) proveniente dalla difesa comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale, i numerosi e continui casi di rinvii delle udienze sono principalmente dovuti agli errori nelle notifiche o alle assenze dei testi qualificati (polizia giudiziaria) che sono giustificati se in ferie o in altro impegnati.

La prescrizione non è il male del processo

La prescrizione, diritto sempre rinunciabile dall’imputato, non rappresenta pertanto il male del processo, bensì caso mai è il sintomo della malattia del sistema, che non ne permette una rapida definizione. Benché si pensi il contrario, dunque, eliminare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio allungherà ulteriormente i tempi processuali violando così la norma Costituzionale che vuole che la loro durata sia ragionevole.

La conseguenza pratica della cancellazione della data di prescrizione sarà infatti l’eliminazione di tale appunto dalla copertina del fascicolo, togliendo al giudice l’unico efficace stimolo a definirlo in fretta. Non solo, l’altra vera conseguenza sarà lo scardinamento culturale della presunzione d’innocenza e della finalità rieducativa della pena, istigando ancora di più l’opinione pubblica ad una visione rabbiosa e vendicativa della giustizia. 

Una riforma che nessuno può avallare

Uno Stato che vuole dirsi “civile”, al contrario, non solo comprende l’impossibilità di tenere un cittadino sotto processo a vita, sia perché lo considera non colpevole fino a sentenza irrevocabile sia perché l’eseguire una pena a distanza di troppi anni dai fatti significa punire persone ormai diverse. Ecco perché nessun tecnico del diritto può avallare una riforma di tale portata, che oltre a risultare pericolosa, appare inutile a risolvere il problema dal momento che, le statistiche pubblicate dell’Ucpi mostrano come i reati prescritti dopo il primo grado, sui quali interviene appunto la nuova norma che abolisce l’istituto, sono solo il 25% delle prescrizioni totali e che ad andare in prescrizione è attualmente solo il 10% dei fascicoli totali. 

Ci si aspetta, pertanto, una riforma coerente che intervenga a risolvere in modo adeguato i problemi che affliggono l’intero sistema giudiziario, introducendo una disciplina che, velocizzando davvero il processo, scongiuri l’affermarsi del principio gravissimo per cui dopo il giudizio di primo grado la persona, persino se assolta, resti a disposizione dello Stato. 

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