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Occhiuto: «Danno erariale? Leggi rispettate, ricorrerò»

Mario Occhiuto, i suoi assessori e gli ex dirigenti del Comune di Cosenza che la Corte dei Conti ha condannato per un danno erariale da quasi 460mila euro sono pronti a dare battaglia in tribunale. Il sindaco ha annunciato che, così come tutti gli altri ritenuti responsabili dalla magistratura contabile, presenterà ricorso. E con un

Occhiuto: «Danno erariale? Leggi rispettate, ricorrerò»

Mario Occhiuto, i suoi assessori e gli ex dirigenti del Comune di Cosenza che la Corte dei Conti ha condannato per un danno erariale da quasi 460mila euro sono pronti a dare battaglia in tribunale. Il sindaco ha annunciato che, così come tutti gli altri ritenuti responsabili dalla magistratura contabile, presenterà ricorso. E con un comunicato che lui stesso ha condiviso anche sui social network attacca il collegio che lo ha giudicato colpevole. Alla base della sentenza, sostiene il primo cittadino, ci sarebbero norme non attinenti ai reati contestati o non ancora in vigore all’epoca dei fatti.

La difesa di Potestio e l’articolo del Tuel aggiornato a giugno del 2014

Occhiuto riassume, da principio, i capi d’imputazione alla base della sua condanna. Il primo – quello che ha portato a una richiesta di risarcimento per 242.886,58 euro – riguarda il suo ex capo di gabinetto, Carmine Potestio. Quest’ultimo – scrive il sindaco – «firmò nei primi anni della precedente consiliatura, 2011-2015, alcune determine per provvedere ad alcune spese comunali. Ebbene, mi si chiede ora di rimborsare, per questo motivo, tutti gli stipendi percepiti, in qualità di Capo di Gabinetto, dal dottor Potestio, solo perché nei primi anni del suo incarico egli firmò, in perfetta buona fede, anche tali atti di spesa; divieto di porre in essere atti gestionali aggiunto nel Tuel, all’art. 90, solo dal giugno 2014».

Le determine in questione, prosegue il sindaco, non sono state contestate dai giudici «nella sostanza, dunque è fuor di dubbio che abbiano avuto ad oggetto spese utili per il Comune di Cosenza». Tanto che, se le avessero firmate altri dirigenti «nulla vi sarebbe stato da eccepire da parte del Giudice contabile». Ma la difesa dell’operato di Potestio va avanti. Occhiuto ricorda che il suo ex capo gabinetto «ha svolto egregiamente, con quotidiano, intensissimo impegno, senza badare ad orari, il suo difficile ruolo». E che a testimoniarlo ci sono «frequentissime riunioni di coordinamento, nell’indirizzo politico-amministrativo, con dirigenti, assessori, consiglieri dell’Ente; la tenuta delle relazioni istituzionali con gli altri livelli di governo, le pubbliche Autorità, con gli enti pubblici, nonché con il terzo settore». Un lavoro intenso, dunque, che però la magistratura ha ritenuto «irrilevante, come se Potestio avesse passato tutto il tempo solo a scrivere quelle determine, peraltro di legittimo contenuto».

Le valutazioni dei giudici sul capo gabinetto

Per dovere di cronaca, giova ricordare che dalla sentenza si evince che gli stipendi elargiti a Potestio – in carica fino a febbraio 2016 –che il sindaco è chiamato a ripianare non sono tutti quelli percepiti dal 2011, ma solo quelli successivi al novembre 2013. Quindi se il Tuel è cambiato a giugno 2014 i giudici che si occuperanno dell’appello potrebbero ritenere valide le contestazioni mosse a partire da questa nuova data, invece che da sei mesi prima. Il danno erariale – se la sentenza di primo grado fosse anche solo in parte confermata – sarebbe quindi minore, ma resterebbe.

Quanto al valutare irrilevante lo svolgimento delle funzioni politico-amministrative, le ragioni appaiono evidenti. Sono quelle che competono a un capo gabinetto per legge, quindi è normale per i giudici non interessarsene: nessuno le aveva contestate né potrebbe farlo.
La Corte dei Conti ha optato per la condanna, invece, perché Potestio non si è limitato a quelle, ma ne ha svolte di gestionali, non previste dal suo incarico. Nella sentenza è scritto a chiare lettere: «La spesa sostenuta dal collaboratore Potestio è pertanto da considerarsi inutile e quindi foriera di danno erariale poiché si tratta di una spesa sostenuta per remunerare incarichi svolti per finalità differenti rispetto a quelle consentite, in violazione dei limiti legali».

Occhiuto condannato con assessori e dirigenti

Occhiuto passa poi al secondo aspetto della condanna. Quello, cioè, per cui lui «ed alcuni ottimi componenti della Giunta comunale dell’epoca e validi ex dirigenti dell’Ente» dovrebbero pagare 19.918,88 euro ciascuno. La vicenda ruota intorno a una delibera di Giunta – firmata assieme a cinque assessori e validata da tre ex dirigenti, per questo tutti condannati – con la quale si dispose, ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, l’assunzione di quattro nuovi membri nello staff del sindaco in sostituzione di altrettanti precedentemente alle sue dipendenze, nonché l’aumento dello stipendio di Giuseppe Cirò, allora segretario del primo cittadino.

«Secondo la Corte dei conti calabrese – scrive Occhiuto – anche nei comuni che avevano approvato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 – bis del predetto Testo unico, tra i quali si trovava il Comune di Cosenza, non si potevano assumere tali collaboratori a tempo determinato». Il sindaco di Cosenza si sofferma, quindi, proprio su quest’ultimo articolo. Spiega che al comma 1 prevede «che agli uffici di supporto agli organi di direzione politica possano essere chiamati anche “collaboratori assunti con contratto a tempo determinato”, “salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitarii”». E sottolinea che il Comune da lui amministrato negli ultimi nove anni è in dissesto solo dall’11 novembre 2019. Non solo: «in base a parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno» all’epoca della delibera incriminata non rientrava nemmeno nella seconda categoria, quella degli enti con deficit strutturale. Tant’è che non risparmia una punta di sarcasmo ai giudici che lo hanno condannato: «È solo adesso, dal 2 marzo 2020 (data della sentenza, nda) e non prima, che la Corte dei conti calabrese, unica in tutta Italia, viene ad interpretare ex post tale divieto quale da applicarsi anche agli enti “che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, tra i quali vi era il Comune di Cosenza all’epoca dei fatti».

Perché la Corte ha assimilato i due articoli del Tuel?

Ma perché allora la Corte dei Conti ha emesso la condanna come se il Comune fosse già in deficit strutturale e non in riequilibrio finanziario? In realtà, il collegio riconosce «la ontologica differenza tra Ente strutturalmente deficitario ed Ente in piano di riequilibrio». Però aggiunge che, se la ratio della legge è quella di impedire che un Comune già strutturalmente in crisi cada in dissesto, questa valga ancora di più per uno che abbia già adottato un piano di riequilibrio. Il motivo? Presto detto: il secondo «è certamente più vicino al dissesto rispetto a quello strutturalmente deficitario», altrimenti non adotterebbe il piano.

I magistrati contabili aggiungono ulteriori dettagli che riguardano gli incarichi contestati. «È lo stesso legislatore che, nell’introdurre l’istituto del riequilibrio pluriennale, ha assimilato l’Ente che ha adottato la procedura di riequilibrio all’Ente strutturalmente deficitario, proprio con riferimento alle assunzioni di personale. All’art. 243 bis, comma 8 lettera d), infatti – prosegue la sentenza – è stabilito: “al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale». Gli atti relativi a nuovi incarichi dovrebbero prima passare dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per la verifica sulla compatibilità finanziaria. Ma Palazzo dei Bruzi non le ha trasmesso quelli che riguardavano i nuovi membri dello staff di Occhiuto.

«Il Legislatore – si legge ancora – ha inteso fare proprio con riferimento all’assunzione di personale, che come è noto costituisce la maggior parte della spesa corrente di un ente locale, una equiparazione tra l’ente in piano di riequilibrio e l’ente strutturalmente deficitario. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il divieto assunzionale di cui all’art. 90 del Tuel sia operativo a fortiori per un ente che abbia adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tra l’altro, si consideri che la facoltà assunzionale di cui all’art. 90, primo comma, è finalizzata esclusivamente a garantire un supporto fiduciario agli organi di direzione politica. Ciò equivale a dire che l’inevitabile aggravio finanziario derivante dall’assunzione non è compensato da benefici diretti in favore della collettività».

Le domande di Occhiuto, il ruolo dei giudici e le speranze nel ricorso

Quest’interpretazione del Tuel, però, è ben diversa da quella che dà Occhiuto, che, infatti, prosegue nel suo comunicato con una lunga serie di domande. «Quale colpa può allora addebitarsi ad un sindaco o a un assessore comunale, assieme all’apparato burocratico, per aver rispettato il dato testuale della normativa vigente,come tale applicato anche dal Ministero dell’Interno? Può egli essere così censurato per non aver “intuito” che, dopo cinque anni, un Giudice di primo grado avrebbe forse potuto interpretare che – per ragioni da esso ritenute “di opportunità” – il suddetto divieto andava esteso anche alla diversa situazione in cui si trovava il Comune di Cosenza, non contemplata dalla norma di legge? Con quale serenità un amministratore locale può operare, se la legge non è più quella scritta, ma quella pensata a posteriori, dopo cinque anni, da un Collegio giudicante

Il sindaco si dice quindi «fiducioso che la Corte dei conti di Roma saprà dimostrare che l’alto ruolo del Giudice contabile è quello di aiutare la Pubblica amministrazione a non sbagliare nell’applicazione delle leggi, democraticamente approvate, e non quello di condannare a posteriori chi nel dato oggettivo e testuale della legge ha posto, in perfetta coscienza, affidamento. E, soprattutto, chi non ha avuto alcun vantaggio personale dagli incarichi di lavoro a tempo determinato di che trattasi, ma ha solo inteso – conclude Occhiuto – rinforzare per questa via l’apparato burocratico, al fine di meglio perseguire le finalità di interesse pubblico del Comune di Cosenza».

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