lunedì,Maggio 20 2024

Duplice omicidio Chiodo-Tucci, 5 condanne (compresi tre ergastoli)

Tre ergastoli e due condanne sopra i 28 anni per il duplice omicidio Chiodo-Tucci organizzato ed eseguito dal clan degli zingari di Cosenza.

Duplice omicidio Chiodo-Tucci, 5 condanne (compresi tre ergastoli)

La Corte d’Assise di Cosenza ha emesso nella serata di oggi la sentenza di primo grado sulla strage di via Popilia. Il clan degli zingari, secondo quanto ricostruito dalla Dda di Catanzaro, soprattutto grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Francesco Bevilacqua meglio conosciuto come “Franchino ‘i Mafarda”, Franco Bruzzese e Celestino Bevilacqua, decise di eliminare nei primi anni del nuovo secolo Benito Aldo Chiodo per dare un segnale alle cosche degli italiani. Un omicidio, quello programmato nel quartiere popolare di via Popilia, che serviva alla nascente associazione mafiosa degli “zingari” per mandare un messaggio agli italiani. Non si accontentavano più del traffico di droga, ma volevano entrare nelle estorsioni importanti.

Nel novembre del 2000, però, oltre a Benito Aldo Chiodo perse la vita anche Francesco Tucci che si trovava in quel momento al fianco del principale obiettivo del commando di fuoco organizzato da “Franchino ‘i Mafarda”, già condannato nei tre gradi di giudizio per questo duplice omicidio di mafia. Oggi, dunque, il tribunale di Cosenza ha scritto una nuova pagina della strage di via Popilia. Ecco nel dettaglio le decisioni del collegio giudicante, presieduto dal presidente Maria Lucente.

Strage di via Popilia, il dispositivo della sentenza di primo grado

  • condanna all’ergastolo per Antonio Abruzzese, alias “Strusciatappine” con isolamento diurno della durata di 18 mesi (non applicata, ai fini della pena, l’aggravante di cui all’art. 7 n. 203/91)
  • condanna all’ergastolo per Fiore Abbruzzese con isolamento diurno della durata di 18 mesi (non applicata, ai fini della pena, l’aggravante di cui all’art. 7 n. 203/91)
  • condanna all’ergastolo per Celestino Bevilacqua con isolamento diurno della durata di 18 mesi (non applicata, ai fini della pena, l’aggravante di cui all’art. 7 n. 203/91)
  • condanna a 30 anni di carcere per Luigi Berlingieri, alias “Occhi di Ghiaccio” (concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse dall’art. 7 L (203/91)
  • condanna a 28 anni e 6 mesi per Saverio Madio (concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse dall’art. 7 L (203/91)
  • condanna gli imputati all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché all’interdizione legale per la durata della pena.

Momenti di tensione al termine della lettura della sentenza. I familiari degli imputati hanno protestato contro la decisione ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi. Il collegio difensivo – composto dagli avvocati Cesare Badolato, Rossana Cribari, Filippo Cinnante, Mariarosa Bugliari, Gianfranco Giunta e Nicola Rendace – annuncia di ricorrere in appello una volta depositate le motivazioni della sentenza.

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