venerdì,Marzo 29 2024

La scure della Cassazione contro un pentito cosentino: «No ai domiciliari»

La settima sezione penale conferma l'orientamento del tribunale di Sorveglianza di Roma nei confronti di Francesco Noblea. Ecco le motivazioni

La scure della Cassazione contro un pentito cosentino: «No ai domiciliari»

Un pentito di Cosenza ha chiesto di poter godere dei benefici previsti dalla legge sulla collaborazione con la giustizia, invocando di scontare la pena agli arresti domiciliari, e non in carcere, ma la Cassazione ha detto no. Parliamo di Francesco Noblea, condannato in via definitiva nel processo “Job Center“, uscito dagli ambienti criminali prima che iniziasse il processo di secondo grado. Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’ex esponente della criminalità organizzata cosentina, già giudicato dal tribunale di Sorveglianza di Roma.

Noblea in carcere, cosa scriveva il tribunale di Sorveglianza di Roma

Il tribunale di Sorveglianza di Roma aveva evidenziato che «le più gravi violazioni del programma di protezione si sarebbero concentrate nel 2018; successivamente al 2020 il condannato avrebbe manifestato un comportamento diametralmente opposto mostrando adesione ad un regolare stile di vita nell’ambiente murario; la mancata fruizione dei permessi premio sarebbe derivata da cause di forza maggiore; un dato positivo è costituito dalla recente proroga del programma di protezione». Temi, secondo la Cassazione, che non potevano essere affrontati in sede di legittimità, «perché costituite da mere doglianze in punto di fatto».

«Positiva la collaborazione di Francesco Noblea»

La Cassazione, inoltre, ha rilevato che «nel provvedimento impugnato si evidenzia che pur a fronte della positività della collaborazione resa da Francesco Noblea, sintomatica della rescissione dei legami con il contesto di provenienza, non sussistono le condizioni per concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare; nel caso in esame la condotta di Noblea risulta improntata fino ad epoca recente a spirito trasgressivo e mancata adesione ad un regolare stile di vita in ambiente sia murario sia extramurario, circostanza sintomatica della assenza di consapevole volontà di percorrere la strada della risocializzazione correlata alla prestata collaborazione; in particolare numerose e reiterate, sin dal 2018, sono state le violazioni del programma di protezione in ambiente extra-murario, le infrazioni disciplinari nei diversi Istituti, e in genere gli atteggiamenti di contestazione e prevaricazione nei confronti dell’Autorità penitenziaria e finanche del Tribunale nel corso di un’udienza» si legge nell’ordinanza della settima sezione penale.

«Dall’articolata osservazione trattamentale emerge che Noblea è un soggetto incapace di gestire momenti di insoddisfazione e frustrazione e, solo da gennaio 2021, appare aver avviato un percorso di riflessione e di accettazione della propria condizione, svolgendo un lavoro; in linea con quanto già rilevato con precedente provvedimento, la fragilità della personalità del condannato e la sua tendenza alla ribellione appena bilanciata da un impegno alla riflessione, congiuntamente alla complessità di un percorso di revisione oggi assolutamente embrionale ed in vista del lungo fine pena, rendono impraticabile qualunque prognosi in punto di restituzione sociale, escludendo, allo stato, che Noblea possa percorrere la strada della espiazione della pena in regime extra-murario».

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