mercoledì,Maggio 15 2024

«Il pentito Luca Pellicori non può lasciare ancora il carcere»

Il collaboratore di giustizia, ex componente del gruppo criminale capeggiato da Marco Perna, aveva chiesto al tribunale di Sorveglianza di Roma di ottenere gli arresti domiciliari

«Il pentito Luca Pellicori non può lasciare ancora il carcere»

La Cassazione ha impiegato circa cinque mesi per depositare le motivazioni della sentenza avverso il ricorso presentato dal pentito di Cosenza Luca Pellicori, il quale si era rivolto al tribunale di Sorveglianza di Roma al fine di ottenere la detenzione domiciliare dopo alcuni anni trascorsi in carcere, nonostante la sua collaborazione con la giustizia.

È stata la prima sezione penale a rigettare il reclamo del pentito Luca Pellicori, capace di disarticolare anche grazie alle sue propalazioni auto-etero accusatorie, il gruppo dedito al narcotraffico, capeggiato nel procedimento “Apocalisse” da Marco Perna, di cui il collaboratore di giustizia era il “contabile”.

Il pentito Luca Pellicori aveva chiesto di lasciare il carcere

Luca Pellicori aveva presentato ricorso l’ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare relativamente alla pena di 7 anni, 2 mesi e 25 giorni di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 5 settembre 2019 della Procura di Cosenza (così come modificato con provvedimento del 5 giugno 2020), in ordine ai reati di estorsione tentata, lesione personale, detenzione illegale di armi, detenzione e vendita illecita di sostanza stupefacente, costituzione, direzione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalla cosiddetta agevolazione mafiosa.

Leggi anche ⬇️

Il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato che Pellicori, oltre ai reati oggetto del provvedimento in esecuzione, era stato condannato per i reati di ricettazione e di calunnia, commessi nel 2003, 2004 e 2006; nei suoi confronti era stata disposta l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni con provvedimento del 25 novembre 2016; a suo carico, inoltre, sussisteva un procedimento pendente per reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale, conclusosi di recente con la condanna davanti al tribunale collegiale di Cosenza.

Il tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di Luca Pellicori

«Il giudice di merito – si legge nel provvedimento della Cassazione – preso atto della relazione di sintesi e della nota della DNAA, ha ritenuto di rigettare la richiesta, evidenziando che, pur avendo il condannato intrapreso un positivo percorso collaborativo e pur avendo avviato una seria opera di revisione critica rispetto al passato deviante, non si poteva non tenere conto del solo recente avvio del percorso collaborativo (trattandosi di soggetto sottoposto a piano provvisorio di protezione dal 15 novembre 2017), dell’assenza di un’adeguata sperimentazione graduale (avendo lo stesso fruito di un unico permesso premio) delle criticità verificatisi a marzo 2020 e del procedimento pendente per fatti commessi in epoca non risalente».

Cosa scrive la Cassazione circa il ricorso presentato dal pentito Luca Pellicori

«La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16 nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza«» evidenziano gli ermellini.

«Il Collegio ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata risponda nella specie a detti canoni, poiché essa riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato a una misura alternativa, dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica» conclude la prima sezione penale della Cassazione.

Articoli correlati