lunedì,Giugno 17 2024

Pubblicato il bando per personale ATA di terza fascia. Ecco scadenze e requisiti

Le domande potranno essere inviate a partire dal prossimo 28 maggio e fino al 28 giugno 2024

Pubblicato il bando per personale ATA di terza fascia. Ecco scadenze e requisiti

È stato pubblicato il bando per il concorso ATA terza fascia, finalizzato all’inserimento e all’aggiornamento delle graduatorie. Le domande potranno essere presentate dal 28 maggio 2024 al 28 giugno 2024. Pertanto, anche se il bando è già stato pubblicato, non è ancora possibile inviare le domande. Bisognerà attendere fino al 28 maggio 2024. Il bando ATA terza fascia 2024 è destinato a istituire le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, che sostituiranno completamente quelle del precedente triennio scolastico e saranno valide per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Clicca qui per leggere il bando. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Eccezione è la certificazione informatica quale titolo di accesso, per la quale gli aspiranti hanno tempo fino al 30 aprile 2025.

Come entrare in III fascia ATA?

È necessario presentare domanda per il concorso ATA di terza fascia, che viene bandito ogni tre anni per aggiornare le relative graduatorie. Chi non ha mai lavorato come ATA e non era inserito nella precedente graduatoria deve presentare domanda per inserirsi nella graduatoria ATA III fascia.

Chi era già inserito nella precedente graduatoria deve comunque presentare domanda per confermare o aggiornare la propria posizione nella graduatoria ATA III fascia. Il concorso ATA terza fascia è una selezione pubblica basata solo sui titoli, senza prove d’esame, che consente di entrare nella graduatoria del personale ATA terza fascia per lavorare come supplenti.

A chi è rivolto il concorso

È il primo passo per ottenere un impiego nelle scuole italiane svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA), ed è aperto anche a persone che non hanno mai lavorato nella scuola. Il concorso è bandito su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province di  Bolzano e  Trento e della regione Valle d’Aosta, che adottano procedure autonome per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Requisiti ATA terza fascia

A) Assistente Amministrativo
• diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

B) Assistente Tecnico
• diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) Cuoco
• diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D) Infermiere
• laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

E) Guardarobiere
• diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

F) Operatore dei servizi agrari
• attestato di qualifica professionale di:
1. operatore agrituristico;
2. operatore agro industriale;
3. operatore agro ambientale;
4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

G) Operatore scolastico
• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

H) Collaboratore Scolastico
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Inoltre:

  • Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
  • Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
  • Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale.

Come presentare la domanda

  1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di
    assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei
    servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico
    sono prodotte unicamente in
    modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID,
    Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on
    line” sono rinvenibili a questo indirizzo. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  2. La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di
    circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.
  3. La domanda è indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione
    dell’istanza. Non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle
    delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto le relative Autorità
    adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo,
    tecnico e ausiliario della scuola.
  4. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente
    triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e fermo restando il
    possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui
    al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle
    suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché
    la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.
  5. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo
    restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso,
    dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a
    titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell’annessa tabella,
    specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.
  6. Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare
    l’apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al
    profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell’annessa tabella,
    eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di scuola
    secondaria di secondo grado, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico.
  7. In ogni caso, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza devono essere necessariamente
    riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di
    aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si
    intendono non più possedute.

Un anno di tempo per acquisire la certificazione informatica

Gli aspiranti avranno un anno di tempo per acquisire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, richiesta come titolo di accesso a tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico.

Chi non sarà in possesso di tale certificazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (probabilmente 28 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Decorso tale termine gli aspiranti decadono dalle graduatorie.

L’anno di tempo sarà dato a tutti, primi inserimenti e aggiornamento di chi ha o non ha svolto servizio.

Tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. L’importante è mettersi in regola entro il termine del 30 aprile 2025.

Requisiti generali

Inoltre, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali:

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

Non possono partecipare alla procedura di inserimento

a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Le nuove graduatorie ATA terza fascia 2024 sostituiranno quelle attualmente in vigore.

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