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IL CASO DEL LICEO “VALENTINI-MAJORANA” | «Bastone e la studentessa non si sono mai incontrati a scuola». La ragazza ora rischia un’indagine per falsa testimonianza

Il tribunale di Cosenza annulla il licenziamento del docente accusato di aver molestato una studentessa. Ma il provvedimento picchia in testa al narrato della presunta vittima

IL CASO DEL LICEO “VALENTINI-MAJORANA” | «Bastone e la studentessa non si sono mai incontrati a scuola». La ragazza ora rischia un’indagine per falsa testimonianza

La notizia del reintegro del docente del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero fa parte ormai del passato, visto che Angelo Giuseppe Bastone è ritornato in possesso della cattedra, giusta sentenza del tribunale di Cosenza, sezione lavoro, emessa il 22 febbraio scorso. La novità, però, sono le motivazioni che hanno portato il giudice Vincenzo Lo Feudo, un magistrato che conosce la giurisprudenza penale e civile come le sue tasche, ad annullare il licenziamento del professore cosentino. Parliamo di un togato che nella sua carriera ha preso parte a processi importanti, non ultimo quello sull’omicidio di Roberta Lanzino, partecipando altresì, sia in qualità di presidente che di giudice a latere, a tanti processi contro la pubblica amministrazione e non solo. Senza contare quelli di natura monocratica.

Bastone reintegrato a scuola, le motivazioni

Detto ciò, il tribunale di Cosenza, sezione controversie di lavoro, ha sì decretato il reintegro di Bastone ma ha anche deciso di trasmettere gli atti alla procura di Cosenza per la posizione di una presunta vittima, la cui dichiarazione – secondo il giudice Lo Feudo – è falsa. Si tratta del caso delle presunte molestie, seguite da minacce, da cui partì la protesta degli studenti del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero, le cui attività scolastiche si erano fermate per oltre due settimane.

Bastone in malattia fino al 27 marzo 2023

Il giudice Lo Feudo ritiene che la ragazza abbia mentito sulla scorta di un documento inequivoco: il professore Angelo Giuseppe Bastone era assente da scuola per malattia senza soluzione di continuità dal 31 gennaio 2022 al 27 marzo 2022. Ragion per cui l’incontro riferito dalla ragazza nei primi mesi del mese di febbraio 2022 non c’è mai stato. E qui il giudice “bacchetta” anche gli ispettori del Ministero della Pubblica Istruzione. «Sarebbe stato onere del Ministero proporre querela di falso (il documento è
intestato “Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Istituto Istruzione Secondaria Castrolibero IIS – Castrolibero”)».

«Il Ministero, inoltre, avrebbe potuto dimostrare il contrario, producendo documentazione da cui risulti, invece, la presenza del Prof. Bastone in servizio nel periodo sopra indicato, ovvero articolando una prova dichiarativa volta a riscontrare che il ricorrente, formalmente assente per malattia, si è ugualmente portato all’interno dell’Istituto Scolastico. In difetto di iniziative da parte dell’amministrazione, l’efficacia probatoria del documento non è, dunque, revocabile in dubbio».

«Contestazione infondata»

«La contestazione risulta dunque, infondata, essendo oggettivamente insussistenti due circostanze fondamentali dell’addebito (la frase “avrei farti meglio a farti di peggio” o “avrei potuto farti anche peggio”, secondo l’ultima versione riferita in questo giudizio, non è per nulla secondaria, essendo volta, nell’ottica di chi l’ha riferita, a confermare i fatti del 2018)» scrive nella sentenza il giudice Vincenzo Lo Feudo.

Il tribunale di Cosenza è ancora più chiaro e netto quando vengono confrontate le dichiarazioni della presunta vittima, la quale si sarebbe contraddetta anche nel caso di una presunta molestia fisica riferita al 2018. In ordine a tale punto, il giudice evidenzia che «le incongruenze, le palesi contraddizioni, la falsità dei fatti relativi alla molestia fisica riferita al 2018 e alla reazione verbale alle accuse che il Prof. Bastone avrebbe avuto nel 2022, giustificano una valutazione di inattendibilità che investe l’intero narrato della studentessa».

La fotografia al seno

«Non sfugge evidentemente al Tribunale che la ragazza non ha mai negato di essere stata invitata a farsi una foto del seno da consegnare al docente. Ma neanche sfugge che tale riferita sollecitazione molesta, letta nel contesto di una serie di dichiarazioni che disvelano una vicenda nebulosa, mai chiarita nel suo nucleo essenziale e, quindi, mai definitiva, non può che valutarsi anch’essa come inverosimile, conducendo alla conclusione che i fatti oggetto della contestazione siano insussistenti anche in relazione a tale circostanza».

Così il giudice Lo Feudo non ha potuto esimersi dall’annotare che «pure nel presente giudizio la teste ha prima affermato e poi negato la molestia fisica (parlando di vaga percezione di un contatto con il cellulare, di cui non vi è traccia in querela e nelle sommarie informazioni) ma nello stesso tempo, negando, ha confermato di aver riferito nel 2018 alla Dirigente Scolastica di aver subito una molestia fisica, senza, tuttavia, avere “la percezione” della inconciliabilità del racconto fatto alla Dirigente con il narrato testimoniale (la definitiva negazione del contatto fisico) e senza spiegare perché nel 2018 ha riferito di essere stata fisicamente molestata. I fatti contestati, devono, pertanto, ritenersi insussistenti per quanto sopra detto, senza tacere ulteriori incongruenze emerse».

Le ulteriori contraddizioni della presunta vittima

«Agli Ispettori del Ministero la studentessa ha riferito che il Professor Bastone, relativamente all’episodio del 2018, si era posizionato alle sue spalle e, quindi, da tale posizione le avrebbe messo “una mano sul petto”, mentre nel corso della testimonianza ha dichiarato “non si è mai posizionato alle mie spalle; è stato sempre accanto a me».

Contraddizione richiamata anche in un altro passaggio, quando il giudice ha messo a confronto le dichiarazioni in sede di sommarie informazioni e quelle rese in istruttoria. «Ancora, in sede di sommarie informazioni ha riferito che, dopo la molestia, era stata accompagnata nell’ufficio della Preside da alcuni suoi compagni e da un professore (al quale avrebbe confidato l’episodio, mentre in istruttoria ha dichiarato: “Non è vero che il 9 giugno 2018 io abbia riferito al Prof. Rosaspina i fatti accaduti poco prima, così come non è vero che sia stato il Prof. Rosaspina ad accompagnarmi dalla Preside come invece risulta dalle dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri in data 16 febbraio 2022”; la teste, dunque, in istruttoria ha fornito una versione dei fatti che non coincide, anche con riferimento alle confidenze fatte ad un docente, con quanto riferito ai Pubblici Ministeri, così palesando, ancora una volta, che le risposte alle domande che le vengono rivolte sono sempre improvvisate, estemporanee, mai definitive». Il giudice inoltre ritiene generiche le dichiarazioni di due colleghe di Bastone, che nulla aggiungono né chiariscono sulla vicenda.

Fonte dell’accusa inattendibile

In definitiva, «ritiene il Tribunale che i fatti contestati al ricorrente debbano ritenersi insussistenti per l’inattendibilità della fonte dell’accusa, attesi i dati falsi emersi nel corso dell’istruttoria (l’incontro con il ricorrente sulle scale interne scuola, quando questi era assente per malattia) e le descritte gravi contraddizioni, anch’esse univocamente sintomatiche di un racconto non veritiero. L’inattendibilità va, pertanto, affermata con fermezza, tenuto conto della gravità delle accuse e delle conseguenze che ne sono scaturite (che avrebbero, per contro, presupposto da parte della fonte da cui promanano linearità, coerenza, credibilità) e della gravità del fenomeno sociale nel quale si inseriscono».

Falsa testimonianza della ragazza, gli atti passano in procura

«Non ritiene il Tribunale di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede per falsa testimonianza quanto ai fatti relativi al riferito contatto fisico, sia perché tali fatti sono già a conoscenza della Procura (cfr. il verbale di SIT) sia perché, sia pure a seguito delle contestazioni, la circostanza è stata, infine e pur con difficoltà, negata nel presente giudizio» specifica il giudice Lo Feudo.

«Deve, per contro, disporsi, con provvedimento separato la trasmissione degli atti in Procura in relazione a quanto la teste ha riferito circa l’incontro avuto con il ricorrente sulle scale della scuola nei primi giorni del mese di febbraio 2022, essendo tale parte del narrato testimoniale falsa sulla base dei riferiti dati documentali. Il licenziamento intimato al ricorrente (definito destituzione nel provvedimento espulsivo) deve, pertanto, essere annullato». L’udienza preliminare sul caso del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero si terrà a maggio.

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