Questa mattina, i carabinieri e la Guarda Costiera hanno avviato una serie di controlli approfonditi all’Arena Summer Disco Club di Schiavonea. L’operazione è scattata in seguito a un esposto effettuato da un privato.

Secondo quanto è trapelato, i controlli mirano a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza in ordine a zone ritenute urbanisticamente ad alto rischio (r4). L’azione congiunta di carabinieri e guardia costiera sottolinea l’importanza di garantire il rispetto delle normative e la tutela dei cittadini.

Cosa vuol dire zona R4

Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato – contrassegnate R4 nella cartografia del piano – sono consentiti esclusivamente:

  • gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all’eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell’opera;
  • gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilità dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilità di ridurre o eliminare il rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume, nonché cambi di destinazione d’uso peggiorativi ai fini del rischio.

Nelle aree a rischio molto elevato la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o la modifica di quelle esistenti sono consentite, purché:

  • non risultino delocalizzabili;
  • non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;
  • non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione del rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
  • il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza per la riduzione del rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilità e risulti approvato dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale.

Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresì consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti – pubblici e privati – ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai programmi con effetti equivalenti;
  • preventivamente all’adozione del provvedimento finale cui è subordinata la realizzazione dell’intervento sia approvato, da parte della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell’area volto alla riduzione o all’eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;

il programma di cui alla lettera b) indichi:

  • le misure di messa in sicurezza indispensabili;
  • le priorità e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale che consente l’attuazione dell’intervento;
  • i finanziamenti occorrenti per l’esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell’area;
  • i soggetti – pubblici o privati – cui compete la realizzazione delle predette misure.

L’approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al comma 3 consente l’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.

Lungo i tratti d’alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.