La Corte Costituzionale ha chiarito che la legge della Toscana sul fine vita non è illegittima nel suo complesso, ma contiene diverse disposizioni che violano le competenze riservate allo Stato.

Secondo la Consulta, la normativa regionale è inquadrabile nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e ha l’obiettivo di dettare regole organizzative e procedurali per garantire un’assistenza uniforme, da parte del servizio sanitario regionale, alle persone che chiedono di essere aiutate a morire. Tuttavia, numerose norme hanno invaso ambiti riservati alla legislazione statale, risultando quindi costituzionalmente illegittime.

Giani: «Riconosciuta la legittimità dell’iniziativa regionale»

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso soddisfazione per la pronuncia. «La Corte costituzionale – ha dichiarato – riconosce la legittimità e i contenuti dell’intervento legislativo della Toscana su una materia in cui si è registrata l’assoluta assenza dello Stato, nonostante l’invito rivolto al legislatore nazionale con la sentenza 242 del 2019».

Secondo Giani, la decisione conferma che le Regioni hanno titolo per legiferare sul suicidio medicalmente assistito sul piano organizzativo: «La Toscana è stata la prima a farlo, mentre il Governo aveva chiesto l’abrogazione della nostra legge».

Bazoli (Pd): «Serve una legge nazionale»

Sul fronte parlamentare, il capogruppo del Partito democratico in Commissione Giustizia al Senato, Alfredo Bazoli, sottolinea l’urgenza di un intervento statale. «La sentenza – afferma – conferma che le Regioni possono intervenire sugli aspetti procedurali, ma non possono stabilire condizioni e limiti di accesso al suicidio assistito, che restano di competenza del legislatore nazionale».

Per Bazoli, la pronuncia rafforza la necessità di una legge nazionale sul fine vita: «Il Senato e la maggioranza non possono continuare a rinviare. A gennaio le commissioni devono portare al voto gli emendamenti già depositati, per consentire un approdo in Aula non più procrastinabile».