sabato,Giugno 14 2025

Ordinanza Santelli, ecco il testo della sentenza del Tar che dà ragione al Governo

Il Tar della Calabria, come era nelle previsioni, boccia l’ordinanza di Santelli di cui l’intero Stivale ha discusso per dieci giorni. Dopo le parole nei talk-show e le comparsate della governatrice in tv, l’esito è che bar e ristoranti dovranno riportare all’interno i loro tavolinie limitarsi al servizio di asporto. Vale a dire, rispettare ciò che dispone

Ordinanza Santelli, ecco il testo della sentenza del Tar che dà ragione al Governo

Il Tar della Calabria, come era nelle previsioni, boccia l’ordinanza di Santelli di cui l’intero Stivale ha discusso per dieci giorni. Dopo le parole nei talk-show e le comparsate della governatrice in tv, l’esito è che bar e ristoranti dovranno riportare all’interno i loro tavolinie limitarsi al servizio di asporto. Vale a dire, rispettare ciò che dispone l’attuale DPCM in vigore. Jole Santelli e la Regione Calabria, per legge, devono adeguarsi alla sentenza e recepirla nell’immediato, ma possono presentare ricorso al Consiglio di Stato. Nel mentre, quella firma apposta sull’ordinanza la notte del 29 aprile è nulla. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria è stata emessa dalla Sezione Prima. A prenderla il colleggio presieduto dal dottor Giancarlo Pennetti (Presidente), Francesco Tallaro (Primo Referendario ed Estensore) e Francesca Goggiamani (Referendario). 

La posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le parti avevano entrambe concordato sulla necessità di addivenire in tempi molto brevi a una decisione collegiale, sfociata poi nel dispositivo in forma semplificata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel presentare il suo ricorso, aveva dedotto l’illegittimità dell’ordinanzaimpugnata, nella parte di interesse, sotto tre diverse prospettive. «In primo luogo – si legge – essa sarebbe stata emanata in carenza di potere per incompetenza assoluta. Questo in quanto la competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e le ulteriori misure di gestione dell’emergenza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l’ordinanza sarebbe priva di un’adeguata motivazione, non sarebbe stata supportata da una valida istruttoria, sarebbe illogica e irrazionale. In particolare, non emergerebbero condizioni peculiari che giustifichino, nel solo territorio della Regione Calabria, l’abbandono del principio di precauzione; non sarebbe stato adottato un valido metodo scientifico nella valutazione del rischio epidemiologico; si porrebbe a rischio la coerente gestione della crisi epidemiologica da parte del Governo». Il terzo punto è quello di una certa importanza anche mediatica. «Infine l’ordinanza sarebbe viziata da eccesso di potere, evidenziato dalla violazione del principio di leale collaborazione.Invero, l’ordinanza sarebbe stata emessa in assenza di qualunque interlocuzione con il Governo».

La posizione della Regione Calabria  

La Regione Calabria ha posto una questione pregiudiziale di giurisdizione e si è difesa nel merito. «Ha dedotto – si legge ancora – che il ricorso è volto ad assumere che l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria invada una sfera di attribuzioni propria del Governo centrale, sottraendogli così la possibilità di esercizio di una propria prerogativa. La controversia assumerebbe, così, un tono costituzionale che attribuirebbe la giurisdizione alla Corte costituzionale». Poi fa riferimento all’art. 1, comma 2 d.l. n. 19 del 2020 secondo cui si «richiedono di modulare i provvedimenti volti al contrasto dell’epidemia al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio. A questi principi non si conformerebbe il d.P.C.M. del 26 aprile 2020, che sottopone a una disciplina unitaria tutto il territorio nazionale, senza tener conto delle differenze fattuali. Peraltro lo strumento normativo utilizzato dal Governo (un d.P.C.M.) sarebbe palesemente inadeguato perché la Costituzione non prevede la delegabilità dei poteri di decretazione d’urgenza di cui all’art. 77 Cost». Infine la Calabria sostiene che «l’ordinanza sarebbe supportata da un impianto motivazionale sufficiente, nel quale si dà atto che l’analisi dei dati prodotta dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha fatto rilevare, alla data del 27 aprile 2020, un valore del Rapporto di replicazione (Rt) con daily time laga 5 giorni, pari a 0,63; in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell’infezione procede verso la regressione».

L’esame dei motivi del ricorso

Il Collegio del Tar di Catanzaro, ha innanzitutto ricordato che «l’odierna controversia riguarda esclusivamente la possibilità di svolgere, dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l’attività di ristorazione con servizio al tavolo. Non si coglie dunque un contrasto, in particolare nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, tra la citata norma costituzionale e una disposizione legislativa che demandi al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con provvedimento amministrativo, limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, allo scopo di affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19». Il d.P.C.M. 26 aprile 2020, dal canto suo, «non è un atto a carattere normativo, bensì un atto amministrativo generale. Esso non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice amministrativo, essendo piuttosto onere del soggetto interessato promuovere tempestivamente l’azione di annullamento. Giunti a questo punto, emerge chiaramente l’illegittimità dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria denunciata con il primo motivo di ricorso.Spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati». 

La sentenza del Tar contro l’ordinanza della Calabria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) «accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è «consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto». Altresì ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

La sentenza integrale che dà ragione al Governo

Clicca su questo link per leggere integralmente la sentenza del Tar della Calabria che dà ragione al Governo e boccia l’ordinanza di Santelli.