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Le dichiarazioni sullo “Ius Soli” rilasciate ieri dalla presidente della commissione Istruzione e Legalità del comune di Cosenza, hanno innescato quel dibattito che finora in Consiglio comunale non c’è stato e che porterebbe Palazzo dei Bruzi ad essere il secondo municipio italiano, dopo Bologna, a dotarsi di tale strumento. Dibattito, ad ogni modo, a cui la Lega non potrebbe partecipare nel luogo istituzionale preposto perché fuori dall’Assise. Uno dei dirigenti cittadini del Carroccio, l’avvocato Pio De Micieli De Biasi, ha però risposto a Chiara Penna, che tra le altre cose è una sua collega del foro bruzio.
Lo ha fatto a mezzo stampa, evidenziando come a suo avviso lo «Ius Soli sia illegittimo nello statuto comunale di Cosenza». Pio De Micieli De Biasi sostiene che «con riferimento alla proposta di inserirlo in sede di integrazione dello statuto comunale, vi sia una triplice (almeno!) violazione di legge in quanto in Italia il concetto di cittadinanza è disciplinato dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992. La quale, modificata ed integrata nel tempo, disciplina tanto i modi di acquisto (in capo agli individui) che di richiesta (da parte degli stranieri) della cittadinanza, per cui, in ragione del principio della gerarchia delle fonti, non è data la facoltà di derogare la legge con altro atto e/o norma di rango inferiore».
«Trattandosi di cittadini extra Ue – dice l’esponente della Lega – la proposta comunale non tiene in alcun conto del necessario vincolo derivante dal regime di reciprocità rispetto agli ordinamenti degli stati esteri coinvolti; invero, in caso di “stranieri”, la principale norma italiana di riferimento è l’articolo 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette “preleggi”), approvate con R.D. n. 262 del 16 marzo 1942, che dispone che “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenuti in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”».
«Peraltro, la giurisprudenza stessa definisce il principio di reciprocità quale “condizione di efficacia della norma che attribuisce un diritto allo straniero”, specificando ulteriormente che la reciprocità rileva “non come fondamento del diritto, bensì come condizione di efficacia della suddetta norma” (Cass. SS.UU. Sent. 18 marzo 1999 n. 147). Invitiamo – continua l’avv. De Biasi – il segretario generale del comune a bloccare l’approvazione di una delibera consiliare palesemente illegittima che ci costringerebbe a rivolgerci all’autorità giudiziaria amministrativa con un aggravio di spese per la collettività. Su questo punto abbiamo impegnato il nostro capogruppo regionale, Simona Loizzo, ad assumere tutte le iniziative più opportune, così come la consulta cittadina del partito».
«Assurdo anche prefigurare l’opzione dei cittadini minori onorari, come se il consiglio comunale fosse una sede legislativa nazionale. Il nostro appello al segretario generale – conclude la nota di Pio De Micieli De Biasi – non è sul merito ma sulla sostanza: inserire atti illegittimi nello Statuto sarebbe un vulnus per la tradizione giuridica della città».