Stop ai video-colloqui tra Maurizio Rango (detenuto al 41bis) e i familiari
L'esponente della criminalità organizzata cosentina, già condannato all'ergastolo in "Nuova Famiglia", aveva presentato ricorso in Cassazione
La prima sezione penale della Cassazione ha messo la parola fine al caso dei video-colloqui con i detenuti sottoposti al 41bis (norma prevista dall’ordinamento penitenziario). Per gli ermellini infatti non sussistono più i presupposti per consentire ai carcerati di parlare con i rispettivi familiari attraverso la rete e quindi gli strumenti di comunicazione forniti dall’istituto penitenziario di riferimento.
Il provvedimento della Cassazione riguarda la posizione di Maurizio Rango, detenuto al 41bis, già capo società, in coabitazione con Franco Bruzzese, della cosca degli “zingari” di Cosenza, almeno fino al 2014, anno in cui la Dda di Catanzaro lo arrestò nel processo “Nuova Famiglia“, per il quale ha subito una condanna all’ergastolo per i reati, tra gli altri, di associazione mafiosa e omicidio, quello di Luca Bruni, ucciso nel gennaio del 2012 in una contrada di Castrolibero.
Video-colloqui con detenuti al 41bis, cosa chiedeva Maurizio Rango
Il 3 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva respinto il reclamo proposto dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza in data 14 giugno 2021 con la quale il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo presentato da Maurizio Rango, detenuto al 41bis. presso la casa circondariale di Sassari, avverso la disposizione con la quale la direzione dell’istituto aveva negato l’effettuazione mediante video chiamata del colloquio telefonico mensile con i propri congiunti durante l’emergenza pandemica da Covid-19.
Il ricorso del ministero della Giustizia contro Maurizio Rango
Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 41-bis ord. pen. La giurisprudenza (Sez.1, n. 19826/2021) ha precisato che la richiesta di colloquio telefonico mediante video collegamento non può essere accolta, se non in presenza di situazioni oggettive ed eccezionali che impediscano il colloquio in presenza.
La richiesta della parte aveva avuto a riguardo al colloquio telefonico ed era stata presentata il 20 marzo 2020, quando vigeva il così detto lockdown, mentre nell’attualità, dall’aprile 2021, era venuto meno il divieto di spostamento tra diverse regioni. Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione della circolare 29 gennaio 2019 del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, in quanto era stata ritenuta sicura la linea intranet del Ministero anche con riferimento a detenuti sottoposti a regime differenziato, mentre quella valutazione era stata compiuta solo con riguardo a detenuti sottoposti al circuito di alta e media sicurezza.
Ecco perché erano stati concessi i video-colloqui con i detenuti al 41bis
La normativa di contrasto all’epidemia da Covid 19 era stata modulata in ragione del livello di aggressività del virus e dell’efficacia dei presidi sanitari, passando così da interventi che privilegiavano il controllo sulla circolazione degli individui a interventi di forte incentivazione del ricorso al vaccino, sino alla situazione attuale nella quale, fermo il costante monitoraggio della situazione sanitaria diffusa, si va verso una eliminazione di qualsiasi obbligo comportamentale e ad una semplice raccomandazione ai richiami vaccinali. Va affermato che, pur cessato lo stato di emergenza, rimane dunque, almeno sino al 31 dicembre prossimo, uno specifico rilievo della complessiva situazione epidemiologica nel giudizio che gli uffici di sorveglianza devono compiere.
Le motivazioni della Cassazione sul ricorso di Maurizio Rango
«Il magistrato di sorveglianza aveva temporalmente limitato l’autorizzazione al video colloquio sino al 31 luglio 2021, congruamente rispetto al carattere precario della condizione epidemica che costituiva la principale ragione dell’alternativa modalità di colloquio» scrive la prima sezione penale della Cassazione.
«Inoltre, è stato evidenziato che i familiari erano costretti, nel caso di colloquio in presenza, ad una impegnativa trasferta in Sardegna che, all’epoca della istanza e sino al termine dell’autorizzazione, indubbiamente costituiva un fattore di rischio di contagio da Covid 19, in un periodo storico nel quale la diffusione della profilassi vaccinale non era ancora così avanzata» concludono gli ermellini.
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