mercoledì,Aprile 30 2025

Meloni, stretta sulla criminalità giovanile: stop ai cellulari dai 14 anni

Domani il Consiglio dei Ministri dovrà votare il decreto "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile"

Meloni, stretta sulla criminalità giovanile: stop ai cellulari dai 14 anni

Daspo urbano e avviso orale del questore anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni. Lo prevede il decreto contenente “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile” all’esame del pre consiglio in vista del Consiglio dei ministri di domani.

Daspo urbano e avviso orale già dai 14 anni

«L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età – si legge all’articolo 4 della bozza – Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età».

Quanto al Daspo urbano, secondo l’articolo 2, «qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento».

Daspo urbano e avviso orale già dai 14 anni

«L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età – si legge all’articolo 4 della bozza – Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età».

Quanto al Daspo urbano, secondo l’articolo 2, «qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento».

Senza querela per minore ammonimento, multa 1000 euro a genitori

Se il minore che abbia compiuto 14 anni viene sottoposto all’ammonimento, ai genitori può essere applicata una multa fino a mille euro. «Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia” per i reati commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento», si legge all’articolo 4 della bozza. «Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto», è scritto nella bozza.

Con avviso orale questore può proporre divieto uso cellulari dai 14 anni

Insieme all’avviso orale per i minori da 14 anni in su, il questore può proporre anche il divieto di usare cellulari. «Se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato – si legge nell’articolo 4 (disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile) della bozza del decreto composto di 14 articoli – anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente».

«Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento – si legge nella bozza – In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l’avviso orale emesso dal questore».

fonte: Adnkronos